Approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generali, della territorialità del commercio e di tre…
Approvazione ISA
Sono stati approvati 172 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici approvati sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice, nonché delle analisi territoriali, del coefficiente individuale e delle matrici per l’applicazione e degli altri elementi.
Gli specifici indicatori territoriali sono utilizzati ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2024.
Modalità di applicazione degli ISA
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano in base all'attività prevalente svolta dal contribuente (impresa o professione), identificata tramite il codice ATECO. La tabella allegata al decreto di cui sopra specifica quali ISA si applicano a quali attività. In particolare, per alcune attività (codici DG73U e DG99U), l'applicazione degli ISA si estende anche a specifiche attività di lavoro autonomo. Se un contribuente esercita più attività, l'ISA applicabile è quello relativo all'attività che genera il maggior volume di ricavi o compensi. Le disposizioni qui presentate si applicano a partire dal periodo d'imposta che risulta in corso alla data del 31 dicembre 2024.
Categorie di contribuenti ai quali non si applicano gli ISA
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano a
diverse categorie di contribuenti.
Oltre a quelle già stabilite dalla legge, sono esclusi:
- contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
- coloro che utilizzano regimi fiscali agevolati (forfetario, di vantaggio, o altri regimi forfetari);
- chi esercita più attività d'impresa non riconducibili allo stesso ISA, se i ricavi delle attività secondarie superano il 30% del totale,
- società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore dei propri membri o utenti;
- soggetti che fanno parte di un gruppo IVA.
Inoltre, l'I
SA codice DG72U non si applica alle cooperative che svolgono servizi di trasporto taxi o noleggio con conducente. L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di individuare ulteriori categorie di contribuenti che, pur non applicando gli ISA, sono tenuti a fornire specifici dati economici e contabili.
Determinazione del punteggio di affidabilità fiscale
Gli indici ISA assegnano un punteggio di affidabilità fiscale da 1 a 10 a ciascun contribuente. Un punteggio elevato, unito alla presentazione della dichiarazione nei tempi ordinari, permette di accedere a specifici benefici fiscali.
Il software fornito dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione degli ISA indica anche il punteggio degli indicatori elementari, volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, analizzando diverse basi imponibili. I contribuenti possono segnalare come inattendibili le informazioni precompilate dall'Agenzia delle Entrate e, se previsto, inserire i dati ritenuti corretti.
Per attribuire il punteggio degli indicatori di coerenza, i ricavi o compensi dichiarati vengono confrontati con quelli stimati dagli indicatori elementari, escludendo specifiche tipologie di ricavi indicati nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Per gli ISA DM01U, DM80U, EG14U, EM06A, EM12U e EM20U, nel confronto con gli indicatori elementari, dai ricavi dichiarati si escludono anche quelli derivanti dalla vendita di beni soggetti ad aggi o ricavi fissi.
Per le imprese che realizzano opere, forniture o servizi unitari con durata pluriennale, i ricavi dichiarati, ai fini del confronto, vengono aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali, valutate secondo specifiche disposizioni del TUIR.
Per l'ISA DG06U, data la specificità dell'attività e la metodologia di calcolo, i ricavi dichiarati, ai fini del confronto, vengono aumentati del "risultato positivo della gestione finanziaria".
Per l'ISA DG72U, data la specificità dell'attività e la metodologia di calcolo, i ricavi dichiarati, ai fini del confronto, vengono aumentati dei "contributi ordinari in conto esercizio per l'attività di trasporto pubblico di linea".
Per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere ai benefici, i contribuenti possono indicare ulteriori ricavi non presenti in contabilità, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. Questi maggiori ricavi influenzano anche IRAP e IVA (l'IVA viene calcolata applicando l'aliquota media sulle operazioni imponibili).
La dichiarazione di questi maggiori importi non comporta sanzioni o interessi, a condizione che le relative imposte siano versate nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi, con possibilità di pagamento rateale. Gli ulteriori componenti positivi dichiarati non vengono considerati per la determinazione degli altri dati economici, contabili e strutturali necessari per l'applicazione degli ISA.
Modalità di applicazione degli ISA
Con la nuova classificazione ATECO 2025, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, gli indici sintetici di affidabilità fiscale già approvati con il decreto del 18 marzo 2024 si applicano ai settori del commercio, manifattura, servizi e attività professionali, come dettagliato nella Tabella 1 allegata al menzionato decreto. Per il calcolo degli indicatori elementari di coerenza relativi a tale periodo d'imposta, si considerano i compensi per i professionisti (articolo 54 TUIR) e, per le imprese con contratti pluriennali, i ricavi dichiarati sono adeguati in base alle rimanenze e alle esistenze iniziali (articoli 92 e 93 TUIR).
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