12 aprile 2025

ISA e CPB, approvate le modalità di acquisizione dei dati ulteriori

Autore: Serena Pastore
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento prot. 176087/2025, ha definito le modalità con cui la stessa rende disponibili ai contribuenti, o agli intermediari, specificamente delegati, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024 e ai fini della…

Intermediari con delega attiva al cassetto fiscale

Gli intermediari possono richiedere il download massivo dei dati per quei contribuenti che abbiano già precedentemente conferito loro la delega per l’accesso al cassetto fiscale. In questi casi, al momento della trasmissione della richiesta tramite gli strumenti predisposti dall’Amministrazione finanziaria, è sufficiente dichiarare di essere in possesso di una delega valida. Una volta verificata l’effettiva sussistenza della delega, le informazioni richieste verranno messe a disposizione dell’intermediario.

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il file dovrà essere predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Amministrazione Finanziaria o predisposto con altri strumenti nel rispetto delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2 del Provvedimento in esame, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Intermediari senza delega attiva

Nel caso in cui l’intermediario non sia già delegato al cassetto fiscale del contribuente per il quale intende richiedere i “dati ulteriori” ISA, e fino a quando non sarà resa disponibile la funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega (punto 12 del Provvedimento prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024), dovrà seguire la seguente procedura.

L’intermediario dovrà acquisire esplicita delega con allegata copia del documento di identità del delegante. In caso di acquisizione della delega in formato elettronico, la stessa dovrà essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La delega dovrà contenere le seguenti informazioni:
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  • codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
  • periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
  • data di conferimento della delega.

Una volta acquisita la delega, l’intermediario dovrà inoltrare la richiesta di accesso ai dati all’Agenzia delle Entrate per via telematica. La richiesta dovrà contenere il codice fiscale del contribuente, quello dell’eventuale rappresentante legale, il numero progressivo e la data della delega, oltre agli estremi del documento d’identità del soggetto che l’ha sottoscritta.

Inoltre, l’intermediario dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestando di aver ricevuto la specifica delega per l’acquisizione dei dati ulteriori ISA, di conservare gli originali delle deleghe e di garantire la corrispondenza tra le informazioni indicate nella richiesta e quelle riportate nei documenti originali.
A completamento della richiesta, è necessario fornire anche i cosiddetti “elementi di riscontro” contenuti:
  • nella dichiarazione IVA 2024;
  • in assenza della dichiarazione IVA, i dati dovranno essere tratti dal modello ISA 2024.

Sarà possibile inoltrare la richiesta a partire dalla data che sarà indicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso, l’Amministrazione Finanziaria mette a disposizione gratuitamente i software necessari per la predisposizione e la verifica dei file, oppure, nel caso si utilizzino applicazioni diverse da quelle fornite dall’Agenzia, per il solo controllo dei file stessi.

Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni dalla trasmissione, i dati ulteriori verranno messi a disposizione dell’intermediario. Nello stesso arco temporale, l’Agenzia comunicherà l’eventuale scarto della richiesta qualora non risulti una delega valida per l’accesso al cassetto fiscale del contribuente o vi sia una mancata corrispondenza tra i dati forniti e quelli dichiarati.
Dal momento in cui le informazioni vengono rese disponibili nel cassetto fiscale dell’intermediario, quest’ultimo ha venti giorni di tempo per effettuare il download del file. Trascorso tale termine, i dati non saranno più accessibili, ma sarà comunque possibile presentare una nuova richiesta in caso di mancato scaricamento.
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