La mancata registrazione delle fatture d’acquisto comporta la decadenza dal diritto alla detrazione dell’IVA. In tale circostanza è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, in quanto nel comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell'errore rilevante ed…
Il caso
L’istanza è stata presentata da una società che non ha registrato alcune fatture ricevute nel 2023 nei registri IVA anno 2023 e neppure nel sezionale IVA relativo alle fatture ricevute nel 2023 e registrate nel 2024 entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2024. Inoltre, per mero errore materiale, l’IVA detraibile non è stata inserita in dichiarazione.
La società intende sapere se sia possibile utilizzare la dichiarazione integrativa a favore per esercitare il diritto alla detrazione e le sanzioni eventualmente dovute per il recupero.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Come al solito, l’Agenzia delle Entrate, prima di fornire risposta ai quesiti posti, ripercorre la normativa di riferimento, ossia l’articolo 19 comma 1 secondo periodo del Decreto IVA, secondo cui la detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Con la Circolare n. 1/2018 è stato chiarito che il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e del possesso di una valida fattura.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. Oltre tale limite, l’unica possibilità di recupero è la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Con riferimento alla dichiarazione integrativa prevista per le imposte sui redditi (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998), l’Amministrazione Finanziaria, tramite la Risoluzione n. 325/2002, ha precisato che non è possibile rettificare una scelta già compiuta dal contribuente - come un’opzione esercitata nella dichiarazione - se non in presenza di dolo, violenza o errore essenziale e rilevante. Il semplice ripensamento o la volontà di modificare scelte già consapevolmente operate non costituisce errore e, quindi, non legittima l’uso della dichiarazione integrativa.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che il diritto a detrarre l'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati rappresenta una facoltà da esercitare già in sede di liquidazione periodica dell'imposta o, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, previa annotazione della fattura di acquisto o della bolletta doganale nell'apposito registro.
In linea con quanto chiarito nella risposta n.479/2023, l’Amministrazione Finanziaria ritiene possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa esclusivamente nel caso in cui il contribuente, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, per mero errore, non abbia esercitato tale diritto tempestivamente.
Tuttavia, nel caso de quo, le fatture non sono state nemmeno registrate: questo comporta la decadenza dal diritto alla detrazione dell’IVA che non può essere recuperata con una dichiarazione integrativa. Infatti, secondo l’Agenzia, non si tratta di un errore rilevante o essenziale, ma di una vera e propria omissione, che esclude la possibilità di ravvedimento.
Viene confermata così una linea rigorosa, già espressa in precedenti documenti di prassi ed anche dalla Corte di Giustizia Europea: solo in presenza di fatture regolarmente registrate ma non detratte per mero errore è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa.
Infine, l’Agenzia ricorda che la mancata registrazione delle fatture ricevute, effettuabile entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della stessa e con riferimento al medesimo anno, comporta l’applicazione della sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro (art. 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997) – quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo - riducibile tramite il ravvedimento operoso.
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