Diverse Camere di Commercio stanno pubblicando sull’albo camerale l’elenco delle società tenute alla nomina del revisore che non hanno ottemperato a tale obbligo. Preliminarmente si ricorda che con l’entrata in vigore dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), le…
Obbligo di nomina del revisore
La nomina è obbligatoria in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei parametri dimensionali indicati alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 del Codice Civile, ossia:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea il comma 5 dello stesso articolo 2477 c.c. stabilisce che alla nomina provvede il Tribunale competente su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.
Preme evidenziare che, mentre i limiti per il bilancio delle microimprese sono stati modificati dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 125/2024, i limiti per la nomina del revisore sono rimasti invariati.
Avvio del procedimento di segnalazione al Tribunale
Come già anticipato in premessa, alcune Camere di Commercio hanno pubblicato la comunicazione di avvio del procedimento per la nomina d’ufficio del revisore. Molte società non hanno provveduto alla nomina perché non si sono rese conto di aver superato il parametro dimensionale relativo ai dipendenti.
Nella comunicazione di avvio del procedimento di segnalazione al Tribunale è indicato un termine - non uguale per tutte le Camere di Commercio in quanto la legge non prevede una procedura precisa – per provvedere alla nomina e richiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese o per fornire dettagliate motivazioni a supporto del mancato adempimento.
Per le società obbligate alla nomina, la scelta migliore è provvedere tempestivamente, così da poter selezionare il revisore e concordare con quest’ultimo la tariffa per l’incarico.
Cosa succede se non si provvede all’invito di nomina
Decorsi inutilmente i termini previsti negli avvisi, il Conservatore del Registro delle Imprese inoltrerà apposita segnalazione al Tribunale competente ed il Tribunale nominerà d’ufficio l’organo di controllo nella persona di un sindaco unico, il quale provvederà a comunicare alla società interessata la propria nomina affinché la stessa ne chieda l’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2400, comma 3 del codice civile. L’adempimento effettuato in modo tardivo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2630 del codice civile.
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