Definite le modalità operative per la presentazione della garanzia da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante…
Modalità di presentazione della garanzia
Preliminarmente si evidenzia che i soggetti di cui sopra, già titolari di partita IVA, prestano idonea garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES. Nel caso in cui, tali soggetti, non siano in possesso di partita IVA, prestano idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
Si chiarisce che la garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente, la quale verifica la conformità della garanzia ai requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata. Dalla data di comunicazione è possibile richiedere l’inclusione nella banca dati VIES.
Garanzia: le informazioni
La
garanzia, come meglio specificato nel fac – simile allegato al provvedimento in oggetto, contiene le seguenti
informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
Polizza fideiussoria: i dati
La
polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria, invece, contiene i seguenti
dati:
- dati identificativi del soggetto richiedente l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate a favore della quale viene prestata garanzia;
- delimitazione, durata o importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
Soggetti già inclusi nella banca dati VIES
I soggetti che al 14 aprile 2025, data di pubblicazione del Provvedimento di cui sopra, risultano inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, prestano, entro 60 giorni dalla medesima data, la garanzia con le modalità definite sopra.
In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il menzionato termine, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, mediante PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione della banca dati VIES del soggetto rappresentato.
A partire dalla data di ricezione della comunicazione decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il soggetto ha rappresentato la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES. Alla scadenza dell’ulteriore termine, in assenza di prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla banca dati VIES.
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