Risposta ad interpello n.71/2025 - L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs n.108/2012 e D.lgs n.206/2007) - richiamati dal menzionato D.lgs n.209/2023, art.5, comma 1, lett.d – in quanto la norma prevede che il nuovo regime riguardi solo i lavoratori che sono in possesso di tali requisiti, relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.
In particolare, il citato D.lgs n.108/20212 ha inserito nel D.lgs n.286/1998 (recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – T.U.I) l’articolo 27 – quater (rubricato “Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) successivamente modificato dal D.lgs n.152/2023.
Per effetto delle predette modifiche la norma attuale dispone che sono “altamente qualificati” i lavoratori che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal D.lgs n.206/2007;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO -08, n.133 e n.25.
Tale norma riguarda i lavoratori stranieri in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati in Italia. Tuttavia, secondo il Fisco, ai fini dell’applicazione del nuovo regime che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.
Risposta ad interpello n.74/2025 - Tale tema è affrontato anche nella risposta ad interpello n.74/2025. In particolare, nell’istanza avanzata si chiede all’Agenzia delle Entrate l’interpretazione del citato articolo 5, comma 1, lettera d) del citato D.lgs n.209/2023
“che rinvia ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.lgs n.108/2012”.
L’Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato la normativa vigente di cui sopra, ha osservato che coerentemente con i principi generali in materia di interpello – di cui all’art.11, legge n.212/2000 – che escludono l’ammissibilità di istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l’accertamento di questioni di fatto – devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude asserendo che l’interpretazione di tali disposizioni non può avvenire in sede di interpello, in quanto comporta l’espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.