13 marzo 2025

Nuovo regime impatriati, pioggia di interpelli

Autore: Luciana Giampà
Nella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati - di cui al D.lgs n.209/2023 - con una raffica di risposte ad interpello, ben quattro. Andiamo con ordine.

Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un’attività lavorativa

Risposta ad interpello n.70/2025 - L’istanza è avanzata da un cittadino estero che non è mai stato residente in Italia e ha intenzione di stabilire la propria residenza nel territorio italiano e aprire una partita Iva nel 2025. Inoltre, rappresenta che si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno sei periodi d’imposta. L’istante chiede se possa usufruire della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia nel 2025, secondo quanto previsto dal “nuovo regime a favore degli impatriati” (di seguito nuovo regime).
L’Amministrazione finanziaria richiama preliminarmente il sopra menzionato D.lgs n.209/2023 che disciplina, come premesso, il “nuovo regime” che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d’imposta 2024, la residenza in Italia. Nel dettaglio, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite di 600.000€ concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare; fermo restando la sussistenza delle seguenti condizioni:
  • a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
  • b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento;
  • c) l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs n.108/2012 e D.lgs n.206/2007).
In merito al requisito di cui al punto b) si ritiene opportuno sottolineare che nel caso in cui il lavoratore presti attività lavorativa in Italia in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impegnato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza è di:
  1. sei periodi d’imposta se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  2. sette periodi d’imposta se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
La norma non subordina l’applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento in Italia, per cui in assenza di specifiche preclusioni, il nuovo regime può essere applicato, fermo restando il rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, anche dai contribuenti che non sono mai stati fiscalmente residenti in Italia.

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Risposta ad interpello n.71/2025 - L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito al possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs n.108/2012 e D.lgs n.206/2007) - richiamati dal menzionato D.lgs n.209/2023, art.5, comma 1, lett.d – in quanto la norma prevede che il nuovo regime riguardi solo i lavoratori che sono in possesso di tali requisiti, relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

In particolare, il citato D.lgs n.108/20212 ha inserito nel D.lgs n.286/1998 (recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – T.U.I) l’articolo 27 – quater (rubricato “Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) successivamente modificato dal D.lgs n.152/2023.
Per effetto delle predette modifiche la norma attuale dispone che sono “altamente qualificati” i lavoratori che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
  • a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale;
  • b) dei requisiti previsti dal D.lgs n.206/2007;
  • c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;
  • d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO -08, n.133 e n.25.
Tale norma riguarda i lavoratori stranieri in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati in Italia. Tuttavia, secondo il Fisco, ai fini dell’applicazione del nuovo regime che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Risposta ad interpello n.74/2025 - Tale tema è affrontato anche nella risposta ad interpello n.74/2025. In particolare, nell’istanza avanzata si chiede all’Agenzia delle Entrate l’interpretazione del citato articolo 5, comma 1, lettera d) del citato D.lgs n.209/2023 “che rinvia ai requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.lgs n.108/2012”.

L’Amministrazione finanziaria, dopo aver richiamato la normativa vigente di cui sopra, ha osservato che coerentemente con i principi generali in materia di interpello – di cui all’art.11, legge n.212/2000 – che escludono l’ammissibilità di istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l’accertamento di questioni di fatto – devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal nuovo regime. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude asserendo che l’interpretazione di tali disposizioni non può avvenire in sede di interpello, in quanto comporta l’espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.

Allungamento periodo minimo di pregressa residenza all’estero

Risposta ad interpello n.72/2025 - Il focus di tale risposta ad interpello è inerente all’allungamento del periodo minimo di pregressa residenza all’estero. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che nell’ipotesi in cui un lavoratore rientri in Italia e svolga attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all’estero, la norma prevede l’allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all’estero, che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l’attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all’estero.
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