Il
Decreto Legge n. 18 del 2025 (GU Serie Generale n. 48 del 27-02-2025), e i successivi
chiarimenti del
MIMIT, hanno allentato la tensione verso l’adempimento più discusso di questa prima fase dell’anno.
Nonostante le indicazioni ministeriali non abbiano convinto tutti gli interpreti, a seguito dell’approvazione della proroga le piccole e le micro-imprese
avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 (le medie imprese fino al 1° ottobre 2025) per convincersi ad assicurare i beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) effettivamente impiegati nell’attività imprenditoriale.
Considerato il clamore che tale disposizione normativa ha inevitabilmente ingenerato, non stupirebbe un
nuovo intervento normativo finalizzato a definire, questa volta in maniera più chiara, la portata e l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo.
Per la verità le risposte ministeriali, che seguono quelle precedentemente rilasciate dall’
Ania, hanno contribuito fattivamente a chiarire, se non altro, la ratio della disposizione. Prevedere l’applicazione dell’obbligo assicurativo a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, inclusi i piccoli imprenditori e gli artigiani (sono esclusi i soli imprenditori agricoli, anche costituiti in forma societaria), indipendentemente dal titolo di possesso o detenzione (con esclusione di quelli già assicurati da analoga copertura assicurativa), conferma che la polizza catastrofale ha l’unica finalità di alleggerire il bilancio dello Stato dall’onere straordinario connesso all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni, facendo così gravare sul privato, soprattutto quando i beni danneggiati erano stati già agevolati con risorse pubbliche, il rischio economico delle eventuali catastrofi.
Fra le righe della disposizione normativa sembra esservi scritto:
se ti assicuri potrai ambire al supporto finanziario dello Stato, sia ora che in caso di calamità. Se non ti assicuri, niente indennizzo assicurativo ed addio ai contributi pubblici di finanza agevolata.