4 aprile 2025

Polizza catastrofale, il MIMIT non risponde alla domanda più importante

Quali sono le conseguenze reali dell’inadempimento?

Autore: Paolo Iaccarino
La proroga del termine previsto per l’adozione della polizza catastrofale, e le Faq recentemente pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy a grande richiesta degli operatori, non risolvono il problema più grande: quali saranno le conseguenze reali dell’inadempimento dell’obbligo…

Polizze catastrofali, proroga dell’obbligo e chiarimenti del MIMIT

Il Decreto Legge n. 18 del 2025 (GU Serie Generale n. 48 del 27-02-2025), e i successivi chiarimenti del MIMIT, hanno allentato la tensione verso l’adempimento più discusso di questa prima fase dell’anno.

Nonostante le indicazioni ministeriali non abbiano convinto tutti gli interpreti, a seguito dell’approvazione della proroga le piccole e le micro-imprese avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 (le medie imprese fino al 1° ottobre 2025) per convincersi ad assicurare i beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) effettivamente impiegati nell’attività imprenditoriale.

Considerato il clamore che tale disposizione normativa ha inevitabilmente ingenerato, non stupirebbe un nuovo intervento normativo finalizzato a definire, questa volta in maniera più chiara, la portata e l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo.

Per la verità le risposte ministeriali, che seguono quelle precedentemente rilasciate dall’Ania, hanno contribuito fattivamente a chiarire, se non altro, la ratio della disposizione. Prevedere l’applicazione dell’obbligo assicurativo a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, inclusi i piccoli imprenditori e gli artigiani (sono esclusi i soli imprenditori agricoli, anche costituiti in forma societaria), indipendentemente dal titolo di possesso o detenzione (con esclusione di quelli già assicurati da analoga copertura assicurativa), conferma che la polizza catastrofale ha l’unica finalità di alleggerire il bilancio dello Stato dall’onere straordinario connesso all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni, facendo così gravare sul privato, soprattutto quando i beni danneggiati erano stati già agevolati con risorse pubbliche, il rischio economico delle eventuali catastrofi.

Fra le righe della disposizione normativa sembra esservi scritto: se ti assicuri potrai ambire al supporto finanziario dello Stato, sia ora che in caso di calamità. Se non ti assicuri, niente indennizzo assicurativo ed addio ai contributi pubblici di finanza agevolata.

Polizze catastrofali il regime sanzionatorio

In questo senso propende l’assenza di un regime sanzionatorio. L’articolo 1, comma 102, della Legge n. 213 del 2023, infatti, si limita a disporre che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, senza delineare una sanzione amministrativa pecuniaria o l’esclusione oggettiva da future agevolazioni.

Piuttosto che un obbligo, pertanto, l’adozione della polizza catastrofale appare quale una libera scelta del contribuente: da un lato l’eventuale supporto dello Stato, dall’altro il rischio (non ancora ben definito) di trovarsi soli in caso di necessità.

Con ogni probabilità l’adempimento dell’obbligo assicurativo andrà a costituire un requisito essenziale di ogni futura forma di supporto pubblico (come già accade per la condizione di regolarità contributiva o per il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro) ovvero un elemento preferenziale per l’erogazione prioritaria delle sovvenzioni (alla stregua di una delle tante certificazioni che già oggi determinano i criteri di priorità negli interventi di finanza agevolata).

Non ci saranno certamente sanzioni, ma le conseguenze saranno inevitabili, soprattutto in caso di catastrofe.
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