Entro il 31 marzo prossimo, così come stabilito dall’articolo 1 commi da 101-111 della Legge di Bilancio 2024 n. 213/2023, le imprese sono obbligate a stipulare la polizza assicurativa contro le calamità naturali e gli eventi catastrofali. Le modalità attuative e operative degli schemi di…
Imprese obbligate ed escluse
Sono soggette all’obbligo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile, ossia quelle operanti nel settore agricolo.
Beni da assicurare
I contratti assicurativi devono coprire i danni alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ossia:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Considerata la finalità della norma, in caso di immobile in affitto/ locazione, l’obbligo di stipula della polizza ricade sull’affittuario/conduttore.
Danni coperti ed esclusi
L’
assicurazione copre i danni causati da eventi calamitosi e catastrofali causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Invece la polizza assicurativa non copre i danni:
- che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Mancata stipula polizza
In caso di mancata stipula della polizza assicurativa non sono previste sanzioni pecuniarie. Tuttavia, come disposto dal comma 102 della Legge n. 213/2023 dell'inadempimento dell'obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Massimali o limiti di indennizzo
Come stabilito dall’articolo 7 del decreto MEF n. 18 del 30.01.2025, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di
massimali o
limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti. Per le polizze fino a 1 milione di euro di somma assicurata, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Franchigia
Il contratto assicurativo, inoltre, prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.
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