9 aprile 2025

Professionisti, le spese di ristrutturazione sono deducibili in 6 anni: le nuove regole

Autore: Serena Pastore
Le spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione sono ora deducibili in sei anni, con quote costanti ripartite a partire dall’anno in cui vengono sostenute e nei cinque successivi. Lo prevede…

Disciplina previgente

In precedenza, il sistema richiedeva di distinguere tra spese incrementative e non incrementative: solo queste ultime erano immediatamente deducibili, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, mentre l’eccedenza veniva suddivisa nei cinque anni successivi.

Tale distinzione, tuttavia, ha sempre generato incertezze, poiché mancavano criteri univoci per stabilire con precisione quando una spesa dovesse essere considerata incrementativa. Inoltre, la mancanza di una chiara distinzione tra spese incrementative e non poteva dar luogo a contestazioni durante eventuali verifiche.

Questa problematica è stata risolta con la riforma fiscale che ha eliminato la distinzione tra spese incrementative e non e ha introdotto un meccanismo di ripartizione uniforme in sei anni.

La modifica apportata dal D.Lgs. n. 192/2024 alla disciplina trova applicazione già dal 2024 e, quindi, deve essere tenuta in considerazione nella dichiarazione dei redditi del 2025.

L’indicazione delle spese nel modello Redditi

Per adeguarsi alla novità normativa introdotta, sono state aggiornate le istruzioni relative al rigo RE10 della dichiarazione, in cui i soggetti che nel 2024 hanno sostenuto spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’arte o della professione dovranno indicare la quota annuale di deduzione pari a 1/6 del totale.

Nel rigo RE10 vanno inserite anche le quote di competenza sostenute negli esercizi precedenti, la cui deduzione continuerà a seguire la normativa previgente.

Un’altra novità riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali, che devono essere indicate nel nuovo rigo RE10A.
Nel rigo devono essere riportate:
  • le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al 50% del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR);
  • le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR).
Prima dell’entrata in vigore del Dlgs n.192/2024, queste spese non avevano una regolamentazione specifica e rientravano nel regime generale delle spese professionali, con deduzione immediata nell’anno di sostenimento.
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