Da oggi, 1° aprile 2025, sono utilizzabili le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, versione 1.9, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio scorso. Una delle principali novità è l’introduzione del codice “tipo documento” TD29, utilizzato per segnalare all’Agenzia…
La regolarizzazione fino al 30 agosto 2024
Si ricorda, infatti, che, fino al 30 agosto 2024, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di un'attività d’impresa, artistica o professionale, avesse acquistato beni o servizi senza ricevere la fattura nei termini di legge, o con una fattura emessa in modo irregolare dall’altro contraente, era soggetto – ferma restando la responsabilità del cedente o del commissionario – a una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Nello specifico, se la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dalla data dell’operazione, il contribuente, dopo aver versato l’imposta, era tenuto ad emettere un’autofattura con codice TD20 entro i successivi 30 giorni. Per le fatture irregolari, invece, la regolarizzazione doveva avvenire entro 30 giorni dalla contabilizzazione del documento irregolare.
La regolarizzazione dal 1° settembre 2024
Invece, a partire dal 1° settembre 2024, il versamento dell’imposta non è più necessario in caso di mancata o irregolare fatturazione; tuttavia, è comunque obbligatorio segnalare l’omissione o l’errore all’Agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo codice TD29, entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data della fattura irregolare. In caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Comunicazione con il codice TD29
Quindi, a partire da oggi, 1° aprile, possono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni con il codice TD29 per regolarizzare eventuali errori o omissioni nella fatturazione da parte del fornitore, evitando, in tal modo, la sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro. Questo adempimento riguarda, in particolare, le fatture immediate non emesse entro il 1° gennaio 2025 e le fatture irregolari emesse entro la stessa data.
La comunicazione con il codice TD29 va compilata indicando nel campo:
- “Cedente/Prestatore”, i dati del fornitore che ha omesso di emettere la fattura;
- “Cessionario/Committente”, i dati del cliente che effettua la regolarizzazione dell’operazione.
Infatti, per la comunicazione in esame non è ammessa l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario. Inoltre, come specificato nell’allegato A specifiche tecniche, il codice TD29 non ammette l’indicazione di un valore diverso da “IT” nell’elemento 1.2.1.1.1 .
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