Responsabilità solidale del cessionario per i beni venduti ad un prezzo inferire al valore normale
Il cessionario, se soggetto IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell’IVA qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro “valore normale”. La responsabilità solidale è limitata al pagamento dell’imposta relativa a specifici beni, appositamente individuati.
Autore: Marco Peirolo
L’art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto alle frodi IVA, anche in ambito comunitario, prevede la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’imposta limitatamente ai beni individuati dal D.M. 22 dicembre 2005, come integrato dal D.M. 31 ottobre…
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