7 settembre 2024

Società assicurative e rilevanza fiscale delle riserve tecniche

Autore: Elena Traini
Con la recente risposta a interpello n. 176 del 21 agosto 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito il tema dell’accantonamento delle riserve tecniche obbligatorie da parte delle società che esercitano attività assicurative in ''regime di stabilimento'': concorrenza ai fini del reddito d'impresa delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie ''fino alla misura massima stabilita a norma di legge”.

Solitamente, i soggetti passivi non residenti che operano in Italia per il tramite di una stabile organizzazione assoggettano ad imposta il reddito prodotto nel territorio nazionale, come disposto dal TUIR per le società e gli enti commerciali residenti. L'utile o la perdita dell'esercizio della stabile organizzazione italiana è determinato secondo i principi contabili adottati dai soggetti residenti.

Si sottolinea, tuttavia, come il settore assicurativo sia caratterizzato dalla formazione di ricavi anticipati a fronte di costi posticipati. Nelle attività di assicurazione, infatti, accade che l'incasso del premio dell'assicurato, quale ricavo, precede l'erogazione della somma dovuta, quale costo, che avviene soltanto a seguito del verificarsi del sinistro, per effetto del contratto di assicurazione. Dunque, per tale ragione, le imprese assicurative hanno l'obbligo di iscrivere, per legge, al termine dell'esercizio, le cosiddette ''riserve tecniche'', a causa dell'attività esercitata e del tipo di rischi che assumono nei confronti degli assicurati, in maniera tale che siano sempre sufficienti a consentire alle imprese stesse di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

È facile intuire come tali riserve ricoprano un ruolo centrale nello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione, in quanto, in linea con le direttive comunitarie, le compagnie assicurative sono obbligate a costituire riserve tecniche adeguate a garantire che l'impresa assicurativa sia in grado di onorare gli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Ebbene, nell’interpello, la società istante chiedeva se fosse applicabile, ai fini della determinazione del reddito imputabile alla stabile organizzazione italiana, l’art. 111 del TUIR, che prevede che, nella determinazione del reddito degli esercenti attività assicurative, la variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorra a formare il reddito dell’esercizio “fino alla misura massima stabilita a norma di legge”. Ciò chiaramente implica che la normativa speciale del settore assicurativo, ossia il Codice delle Assicurazioni Private e il Regolamento IVASS n. 22 del 2008, nella parte in cui disciplinano la formazione delle riserve obbligatorie, producono effetti immediati sul piano tributario.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento IVASS n. 22 del 2008, l’applicazione del regolamento è limitata alle imprese con sede legale in Italia e alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo.

Ne deriva che, ai fini della formazione delle riserve obbligatorie delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in uno Stato membro dell’UE, trovano applicazione le normative dello Stato membro d’origine.

L’Agenzia, nel fornire la risposta al quesito, ha confermato che le variazioni delle riserve tecniche, costituite secondo le norme del paese membro d’origine, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, qualora effettuate in osservanza delle regole civilistiche e di vigilanza previste dall’ordinamento dello Stato membro in aderenza a quelle dell’Unione Europea, e poi attribuite mediante analisi funzionale e fattuale alla stabile organizzazione italiana.
Dunque, in virtù della coerenza normativa, l’espressione “misura massima stabilita a norma di legge” di cui all’art. 111 del TUIR va intesa come comprensiva anche delle leggi del paese d’origine della società.

Ne consegue, così, la piena rilevanza fiscale in Italia delle variazioni delle riserve obbligatorie costituite secondo le norme dello Stato membro di residenza della casa madre.
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