14 settembre 2024

Tavola Rotonda sul Concordato Preventivo

Il Viceministro Leo ospite dell’ODCEC di Velletri: “arriva la Circolare illustrativa”

Autore: Paolo Iaccarino
Nel pomeriggio di ieri si è tenuto il Convegno (in presenza e in modalità webinar) “Il concordato preventivo biennale: tavola rotonda con il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze On. Prof. Maurizio Leo”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili di Velletri, sotto la guida del Presidente Alfonso Di Carlo e con il supporto del Senatore Giorgio Salvati (Componente della VI Commissione Finanze e della VIII Commissione Ambiente, Trasporti e Infrastrutture), tra i promotori dell’evento il dott. Fernando Caldiero componente Consiglio di Gestione della FNC – Formazione oltre al Presidente dell’ODCEC di Velletri prof. Alfonso Di Carlo.Fiscal Focus era presente per seguire le ultime dichiarazioni ed indicazioni operative.

Dopo i saluti istituzionali, sono state tre le relazioni al centro del dibattito. Sono intervenuti il Viceministro Maurizio Leo, il Dott. Salvatore Regalbuto (Consigliere Tesoriere del CNDCEC con delega alla fiscalità) e il dott. Pasquale Saggese (Coordinatore area fiscale della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti). Dopo le prime relazioni espositive, con le quali sono state analizzate le regole di funzionamento del Concordato preventivo, con particolare attenzione alle modalità di adesione e alle diverse cause di cessazione e decadenza, sono arrivate le prime indicazioni di rilievo da parte dei relatori presenti.

Con riferimento alla rilevanza delle basi imponibili concordate, il Dott. Salvatore Regalbuto ha anticipato che nessuna delle Casse Autonome di Previdenza si renderà disponibile all’applicazione “totale” dell’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 in tema di determinazione e versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Secondo tale disposizione, a seguito dell’adesione, i maggiori o minori redditi effettivi nel periodo di vigenza del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori (salva la possibilità per il contribuente di versare i contributi sulla base del reddito effettivo ove questo sia superiore a quello concordato).

Sul punto è interessante rilevare come già ai fini del Concordato di cui all'articolo 33 del Decreto Legge n. 269 del 2003 la Suprema Corte aveva specificato che “in conseguenza dell'avvenuta privatizzazione delle casse professionali e dell'imposizione a loro carico dell'equilibrio economico-finanziario quale principio fondamentale di gestione, la determinazione di un reddito imponibile concordata “ab externo” con l'Amministrazione fiscale costituirebbe sicura violazione dell'autonomia delle casse e della normativa speciale previdenziale che demanda ad esse la potestà di sanzionare omissioni contributive e/o di condonarle mediante misure premiali”. Traslando i medesimi principi, pertanto, si arriva così alla conclusione che, anche per questa volta, per le Casse di Previdenza privata la base imponibile concordata non avrà rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.

Nel corso del convegno il Dott. Pasquale Saggese ha evidenziato gli effetti favorevoli dell’adesione in tema di attività di accertamento tributario per tutti i soggetti ISA. Sono due, infatti, le norme che, in forma sinergica, agiscono in tal senso. In tutti i casi in cui la proposta risulta economicamente accettabile, pertanto, vi sono due motivi in più per procedere all’adesione.

La prima disposizione è l’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 (valevole anche per i contribuenti in regime forfettario), secondo la quale gli accertamenti tributari analitici e/o induttivi non possono essere effettuati, salvo ricorra una delle cause di decadenza (fra queste, su tutte, l’accertamento nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente di attività non dichiarate o dell’inesistenza o indeducibilità di attività dichiarate per un importo complessivamente superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati). La seconda disposizione è l’articolo 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 (applicabile ai soli soggetti ISA) che conferisce il regime premiale di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del Decreto Legge n. 50 del 2017 a tutti i contribuenti che aderisco al CPB, inclusa l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e l’anticipazione dei termini di accertamento.

L’intervento più atteso è stato quello del Viceministro dell’Economia e Finanze Maurizio Leo. Il rappresentante dell’esecutivo pone il Concordato Preventivo al centro del nuovo rapporto fra Fisco e Contribuente. Nell’affrontare le diverse tematiche collegate alla Riforma fiscale, secondo il Viceministro con il Concordato preventivo “si tende la mano al contribuente” per migliorare i rapporti di convivenza. Un segno forte che, insieme alla Cooperative Compliance delle grandi imprese, cambierà le prospettive del Fisco del futuro.

Sotto il profilo pratico, invece, annunciata a breve, finalmente, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di una circolare esplicativa con la verranno chiariti tutti gli aspetti controversi, a partire dai presupposti per l’adesione, dalle cause di cessazione e di decadenza. Sul punto sarà interessante comprendere come l’Amministrazione finanziaria interpreterà il requisito inerente all’assenza di debiti tributari e previdenziali scaduti.
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