2 luglio 2024

Tracciabilità: la riduzione dei termini di accertamento è “sganciata” dal punteggio ISA

Autore: Nicola Forte
Nel sistema tributario è possibile beneficiare della riduzione dei termini di accertamento di due anni indipendentemente dal voto finale ISA. La previsione e i presupposti per fruire di tale vantaggio sono previsti dall’art. 3 del D.lgs. n. 127/2015
A tal proposito è necessario garantire con riferimento al periodo d’imposta 2023 la tracciabilità degli incassi e pagamenti per gli importi superiori a 500 euro.

L’intero volume d’affari deve essere “documentato” con l’emissione di fatture in formato elettronico, oppure i corrispettivi devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate. Inoltre, il contribuente deve comunicare all’interno del Modello Redditi 2024 di volersi avvalere della disposizione in commento.

Per quanto riguarda i mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti, si deve fare riferimento all’art. 4, comma 1 del DM 4 agosto 2016. In particolare, si tratta dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Inoltre, sono stati ritenuti mezzi di pagamento ammissibili (tracciabili) anche le ricevute bancarie e i MAV. In questo senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 404/2022.
Il limite di 500 euro previsto perché trovi applicazione l’obbligo di tracciabilità deve essere determinato comprendendo anche eventuali imposte e oneri, anche laddove tali importi non sono in grado di incidere sulla base imponibile Iva. In tal senso si è espressa l’Amministrazione finanziaria con la risposta all’istanza di interpello n. 331/2021.

Se le disposizioni in vigore non prevedono l’obbligo di fatturazione elettronica non sarà possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento. Ad esempio, per gli esercenti attività sanitarie è vietata l’emissione della fattura elettronica per le prestazioni effettuate nei confronti dei privati. In tal caso, quindi, non è possibile fruire del beneficio fiscale.

Non è chiaro, invece, se la riduzione di due anni dei termini di accertamento trovi applicazione laddove il cedente/prestatore abbia posto in essere operazione nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In questa ipotesi, infatti, non è obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico, ma esclusivamente l’esterometro.

L’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate di volersi avvalere della disposizione in commento deve essere assolto contrassegnando l’apposito campo all’uopo previsto all’interno del quadro RS del Modello Redditi.

La mancata indicazione all’interno della dichiarazione dei redditi determina la perdita dell’efficacia dell’agevolazione. In tal senso dispone l’art. 4 del DM 4 agosto 2016. Tuttavia, la mancata indicazione può essere corretta tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.
La riduzione dei termini di accertamento di due anni è, come detto, del tutto scollegata dal punteggio ISA raggiunto, ma anche del tutto indipendente dalla circostanza che il contribuente abbia o meno aderito al concordato preventivo biennale.

Deve però considerarsi che anche l’effettuazione di un solo pagamento o di un incasso oltre la soglia di 500 euro in contanti determina la decadenza dal beneficio fiscale. Lo stesso dicasi qualora il contribuente emetta anche per errore una sola fattura in modalità analogica.
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