26 luglio 2024

Ultime novità apportate alla riforma del Terzo Settore: le semplificazioni

Autore: Nicola Forte
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 104/2024 con la quale viene prevista la possibilità per alcuni enti del terzo settore di predisporre il rendiconto di cassa con modalità semplificate. Le novità entreranno in vigore il 3 agosto prossimo. In realtà, le novità sono ben più numerose e riguardano diversi ambiti della riforma del Terzo settore.

A partire dalla predetta data le assemblee on line entrano in pianta stabile nel Terzo settore a condizione, però, che lo statuto non preveda espressamente il contrario.

Le assemblee in modalità remoto sono pienamente valide ed idonee a deliberare. Si tratta di una semplificazione non di poco conto ed adottata indipendentemente dalla sussistenza di un periodo emergenziale.

Per le reti associative la legge fissa il termine minimo di un anno entro cui provvedere al reintegro del numero minimo di enti associati, pena la cancellazione dal registro unico.

Alcune delle Onlus in attività non potranno accedere al RUNTS in quanto sottoposte al controllo di enti pubblici.

Questi soggetti sono esclusi dalla possibilità di applicare la riforma del Terzo settore. Si pone così il problema, non essendo possibile l’iscrizione al RUNTS, di come gestire l’obbligo di devoluzione del patrimonio.

In tale ipotesi, la legge approvata in via definitiva fa venire meno l’obbligo di devoluzione del patrimonio una volta che la riforma sarà definitivamente entrata in vigore a seguito del via libera della UE.

Ulteriori novità riguardano i termini di redazione del bilancio di esercizio. Il bilancio dovrà essere depositato al RUNTS non più entro il 30 giugno, ma entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e la circostanza rappresenta una evidente semplificazione per gli Enti aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare. In questo caso il termine entro cui effettuare il deposito diventa mobile in relazione alla data di chiusura dell’esercizio.

Le modifiche riguardano anche le modalità di redazione del bilancio di esercizio. Il rendiconto per cassa potrà essere predisposto qualora i ricavi o le entrate comunque denominate non avranno superato la soglia di 300.000 euro. Risulta così incrementato il precedente limite pari a 200.000 euro.

Tuttavia, il rendiconto per cassa potrà essere predisposto esclusivamente dagli gli enti non in possesso della personalità giuridica.

Inoltre, sempre i soggetti con entrate non superiori a 60.000 euro potranno, nel predisporre il rendiconto per cassa, aggregare talune voci, la disposizione non è però immediatamente operativa in quanto sarà necessario attendere la predisposizione di appositi modelli da parte del Ministero del lavoro.

Ulteriori modifiche normative riguardano le associazioni sportive dilettantistiche in possesso anche della qualifica di ETS (e per questo iscritte anche al RUNTS). In questo caso il legislatore ha previsto l’esclusione dal computo delle attività diverse dei proventi da sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti, gestione di impianti, strutture sportive e indennità per la formazione degli atleti.

Ciò a condizione che i predetti proventi siano reinvestiti in attività afferenti il settore sportivo. La novità richiederà però il coordinamento con i criteri di commercialità di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 117/2017 e che oggi escludono dal computo delle attività diverse esclusivamente le entrate aventi origine in contratti di sponsorizzazione.
 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy