L’Agenzia delle Entrate, lunedì 31 marzo, ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica, approvati il 31 gennaio 2025 con il Provvedimento prot. n.25972. Si ricorda che a partire da ieri e fino…
Aggiornamento istruzioni comunicazione ordinaria
Come premesso,
dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, si dovrà inviare una
comunicazione cosiddetta “
ordinaria” con la quale i contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre dello stesso anno.
Di seguito gli
aggiornamenti apportati nel modello di comunicazione in oggetto:
- nel Quadro B Dati della struttura produttiva, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati … - nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase “Nella colonna 2 deve essere indicata anche l’Iva relativa a spese fatturabili, nei casi in cui può essere considerata parte del costo indetraibile”;
- nel Quadro E, nel capoverso “ – in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.
Aggiornamento istruzioni comunicazione integrativa
Si ricorda che con il Provvedimento di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate ha anche approvato il modello relativo alla
Comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza dell’agevolazione,
dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, che deve essere utilizzato dagli operatori economici che hanno inviato la prima Comunicazione, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente inviata.
Le
modifiche apportate sono le seguenti:
- nel quadro “Dati dell’impresa beneficiaria”, dopo le parole “va indicato il codice fiscale” è stato inserito tra parentesi “(e la partita IVA, qualora non coincidano)”;
- nel Quadro B Dati della struttura produttiva, nel capoverso “Nel rigo B10 vanno indicati .. – nella colonna 2”, dopo le parole “locazione finanziaria” è stata aggiunta la seguente frase “e l’importo dell’IVA nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile. L’indetraibilità dell’IVA deve risultare dalla certificazione di cui all’art.5, comma 11, del decreto”;
- nel Quadro E, nel capoverso “ – in colonna 3”, è stata eliminata la frase “(tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile)”.
Infine, si segnala che l’Agenzia ha apportato degli aggiornamenti simili anche al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta nella
ZES Unica in favore delle
imprese agricole.
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