L'assenza ingiustificata nel pubblico impiego privatizzato rappresenta una delle cause di licenziamento disciplinare, come previsto dalla normativa vigente. La questione diventa particolarmente complessa quando riguarda lavoratori con disabilità, per i quali esistono specifiche disposizioni in…
Quadro normativo di riferimento
Nel contesto del pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-quater, lett. b, D.Lgs. 165/2001 prevede che l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell'arco di un biennio o per più di sette giorni nell'ultimo decennio possa determinare l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento. La giustificazione delle assenze deve rispettare le modalità previste dall'art. 55-septies del medesimo decreto.
Il caso esaminato
Il Tribunale di Lecce, in primo grado, ha respinto il ricorso di una lavoratrice assunta presso l'ASL con inquadramento A1 e mansioni di commessa, la quale, pur essendo invalida civile al 67%, era stata licenziata per assenza ingiustificata dal servizio per 22 giorni consecutivi. La dipendente non aveva fornito certificati medici, attestazioni di infortunio o richieste di ferie, adempimenti obbligatori per la giustificazione dell'assenza.
La lavoratrice ha sostenuto di aver presentato un'istanza di congedo per cure, prevista dall’art. 7, D.Lgs. 119/2011, includendo nel periodo richiesto anche i giorni contestati. Successivamente alla contestazione disciplinare, ha consegnato una certificazione rilasciata da un centro di fisioterapia, chiedendo l'annullamento del licenziamento e la reintegra.
Tuttavia, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la sanzione disciplinare proporzionata e legittima. La lavoratrice ha quindi presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione.
Il giudizio di legittimità e il principio affermato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo alcuni punti fondamentali:
- Giustificazione dell'assenza: ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), D.Lgs. 165/2001, l'assenza per malattia deve essere attestata secondo le modalità inderogabili previste dall'art. 55-septies, co. 1. Ciò significa che la certificazione deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN e trasmessa al datore di lavoro tramite INPS.
- Congedo per cure e documentazione: la richiesta di congedo per cure ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 119/2011 deve essere accompagnata da una certificazione medica che attesti la necessità del trattamento terapeutico. Nel caso specifico, la lavoratrice non aveva presentato tale documentazione in tempo utile, rendendo le assenze formalmente ingiustificate.
- Proporzionalità della sanzione: la Corte ha escluso la possibilità di una valutazione di merito in sede di legittimità, ribadendo che il giudizio di proporzionalità della sanzione era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha quindi ribadito il seguente principio di diritto: "L'assenza priva di valida giustificazione ai sensi dell'art. 55-quater, lett. b), del D.Lgs. 165/2001 sussiste, nell'ipotesi di congedo per cure ex art. 7, co. 1, del D.Lgs. 119/2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo co. 2, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, a nulla rilevando la documentazione successivamente prodotta che si limiti ad attestare l'effettuazione delle cure."
Considerazioni conclusive
La sentenza in esame conferma l'orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di assenze ingiustificate nel pubblico impiego privatizzato. La Suprema Corte ha ribadito che la semplice esistenza della malattia o dell'infermità non è sufficiente a giustificare l'assenza dal servizio, se non accompagnata da una certificazione conforme alle disposizioni normative vigenti.
Il principio affermato ha rilevanti implicazioni per i lavoratori con invalidità, i quali devono prestare particolare attenzione alla corretta trasmissione della documentazione sanitaria, onde evitare contestazioni disciplinari suscettibili di determinare il licenziamento.
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