Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il decreto direttoriale n. 115 del 17 marzo 2025 con cui da attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il…
Principi strategici
Le indicazioni contenute nel documento, recepiscono alcuni principi strategici quali:
- strumentalità rispetto agli obiettivi di supporto alle istanze di parità di genere, nelle diverse specificità dei territori;
- complementarità rispetto alle iniziative in campo e in cantiere nei territori;
- coerenza con il sistema di accompagnamento e supporto già esistente;
- rilevanza rispetto alle attese di supporto da parte delle potenziali aziende beneficiarie;
- aderenza al quadro normativo di rifermento generale ed al quadro di programmazione delle attività formative, supportate da risorse comunitarie, nazionali o da altre tipologie di finanziamento;
- fattibilità rispetto al volume di risorse disponibili e tipologia di attività sensibili agli incentivi.
Aree strategiche di valutazione
La prassi individua sei aree strategiche di valutazione per le differenti variabili che contraddistinguono un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere, a loro volta suddivise in sei indicatori:
- cultura e strategia;
- governance;
- processi di gestione delle risorse umane (HR);
- opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
- equità remunerativa per genere;
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
Progettazione formativa
La progettazione formativa potrebbe essere impostata come un percorso modulare a complessità crescente, diversamente articolata per livello di governance aziendale e livello delle risorse umane, puntuale ma adattabile alle specificità territoriali, settoriali e produttive, nonché al livello di consapevolezza e di maturità aziendale sui temi di genere. Gli step di approfondimento possono essere tre:
- I. Formazione introduttiva sul processo di certificazione;
- II. Formazione sui temi delle sei aree di kpi;
- III. Formazione sui temi specifici di copertura degli indicatori di kpi.
Le tre tipologie di azioni formative sono riconducibili, ad un framework comune di progettazione che si focalizza su alcuni requisiti di carattere trasversale ai contenuti:
- a) complementarità con le altre misure, azioni e programmi sviluppate nei territori dalle amministrazioni;
- b) finalizzazione della formazione al sostegno della consapevolezza e conoscenza degli elementi di ostacolo all’affermazione di una cultura organizzativa etica, paritaria e di benessere organizzativo così come delle condizioni abilitanti per favorire un ambiente organizzativo performante, etico e ispirato a criteri di parità e pari opportunità;
- c) adozione dell’approccio valutativo di genere degli ambiti tematici relativi alla certificazione di genere ed al complesso dei diversi ruoli aziendali, in ottica di genere;
- d) supporto allo sviluppo di competenze, conoscenze e strumenti individuali, collettivi, organizzativi e manageriali in ottica di genere, per consentire l’impatto del processo di certificazione sulle dinamiche e sul capitale sociale dell’organizzazione;
- e) supporto allo sviluppo della capacità interna di progettare ed attuare strategie di cambiamento
- organizzativo in ottica di genere;
- f) agevolare la comprensione del conseguimento della certificazione di genere all’interno del proprio contesto organizzativo, con riferimento ai rischi ed alle opportunità.
Modalità procedurali
Le Linee guida forniscono anche modelli e soluzioni per programmare e avviare le attività, delineando tre ipotesi procedurali non obbligatorie:
- un Accordo ex art.15 della L. n. 241/90 tra la Regione e Unioncamere e/o Unione regionale delle Camere di commercio. In questo caso, l’organizzazione dell’offerta formativa e le risorse sarebbero affidate ad Unioncamere e/o all’Unione regionale che fornirà la formazione alle imprese;
- la definizione di un bando ad hoc a livello regionale, che riguardi l’individuazione di uno o più soggetti o progetti, che possono coinvolgere le consigliere di parità territoriali, al fine di coprire l’offerta formativa regionale a favore delle imprese;
- la definizione del finanziamento in complementarità con le attività formative finanziate a valere sulla programmazione del FSE +, secondo la possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del decreto sulla base di due possibili modalità operative: la prima che vedrebbe l’affidamento della formazione ad un soggetto già selezionato per attività analoghe su un bando FSE+; la seconda che, invece, prevede la predisposizione di un bando con risorse congiunte.
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