Entro il prossimo 31 marzo, i datori di lavoro interessati alla fruizione dell’esonero contributivo c.d. Decontribuzione Sud PMI dovranno effettuare l’invio della denuncia Uniemens, secondo le istruzioni indicate nella Circolare Inps n. 32/2025 dello scorso 30 gennaio 2025. In quella sede, infatti,…
Datori di lavoro beneficiari
L’agevolazione contributiva di cui trattasi è quella prevista dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della Legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (ossia con non più di 250 dipendenti) operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, e consistente in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati, per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati nel periodo compreso tra il 2025 e il 2029, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.
Esclusi, invece, i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall’articolo 1, comma 409, della legge di Bilancio 2025 (enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica; etc.).
Inoltre, posto che la misura è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, sono altresì esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio.
Preme, infine, ricordare che l’esonero in oggetto non va confuso con quello di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, previsto in favore dei datori di lavoro con più di 250 dipendenti, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione contributiva, come detto, è concessa, per il periodo tra il 2025 e il 2029, secondo un’intensità decrescente in base all’annualità di riferimento.
In particolare, la norma dispone che, ferma restando l’aliquota di computo pensionistica, l’esonero è riconosciuto:
- per l'anno 2025, in misura pari al 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Contribuzione esclusa
Si fa presente che
non sono oggetto di sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” ;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30%, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Rapporti di lavoro incentivati per l’anno 2025
Per l'anno 2025, l’esonero contributivo spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sia ubicato nelle regioni del Mezzogiorno sopra menzionate.
Estensione ai rapporti a termine trasformati entro il 31 dicembre
In merito alla possibilità di fruizione della Decontribuzione Sud PMI per le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, la Circolare Inps 32/2025 chiarisce che l’agevolazione può trovare applicazione per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, in quanto ciò che rileva è che la tipologia di rapporto interessato dalla Decontribuzione Sud PMI sia, alla predetta scadenza, a tempo indeterminato.
Per il 2025, quindi, potranno essere oggetto di esonero i rapporti a termine trasformati in rapporti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
Modalità di fruizione
Per fruire dell’agevolazione, dal mese di
competenza febbraio 2025, occorre inserire:
- nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “DPMI”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
La valorizzazione dell'elemento “AnnoMeseRif” con riferimento alla
mensilità di gennaio 2025 potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di
febbraio, marzo e aprile 2025.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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