A meno di eventuali proroghe, c’è tempo sino al prossimo 10 aprile 2025 per presentare le domande di accesso ai contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze 3, approvato dal Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 e destinato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica…
Finalità del fondo
I contributi garantiti dal Fondo hanno la finalità è di:
- offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro;
- sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali;
- intervenire qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
Dotazione finanziaria del Fondo
Le risorse messe a disposizione dal Fondo ammontano complessivamente a 731 milioni di euro e sono destinate:
- per il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
- per il 25% a Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
- per il 50% a Singoli datori di lavoro.
Cosa finanzia il FNC
Il FNC finanzia parte del costo orario dei lavoratori che, in coerenza alle intese di rimodulazione sottoscritte tra datori di lavoro e parti sindacali, sono coinvolti in percorsi formativi. In particolare sono coperti dal finanziamento:
- il 60% (80% in caso di interventi promossi da Sistemi formativi e da Filiere formative) della retribuzione oraria a carico del lavoratore;
- il 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;
- il 100% della retribuzione oraria a carico del lavoratore nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello).
In favore dei datori di lavoro è prevista, inoltre, l’erogazione di un bonus pari a:
- 300 euro per l’assunzione di ciascun disoccupato, in caso di accordi che prevedano la formazione di disoccupati da assumere con contratto stagionale, della durata di almeno 120 giorni, nei settori turismo e agricoltura;
- 800 euro per ogni disoccupato assunto, in caso di accordi di rimodulazione dell’orario che prevedano la partecipazione al progetto formativo, oltre che dei lavoratori, anche di disoccupati che siano stati preselezionati dall’azienda, e qualora almeno il 70% di tali soggetti siano assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo.
Domanda: termini e modalità
Per accedere ai finanziamenti messi a disposizione del Fondo, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di servizi online MyANPAL entro il prossimo 10 aprile 2025.
Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite le informazioni relative a:
- anagrafica del datore di lavoro;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti, del numero di ore da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato;
- dettaglio dei disoccupati preselezionati dal datore di lavoro, se coinvolti.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- accordo collettivo conforme a quanto previsto dall’Avviso;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze;
- autocertificazioni di rappresentatività da parte del datore di lavoro nel caso di mancanza della rappresentatività sindacale interna firmata dal datore di lavoro, dall’Associazione datoriale e dall’Associazione sindacale;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000.
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