Fornite le indicazioni sul Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, prestazioni integrative dalla CIGS, della CIGO e dell’assegno di integrazione salariale (AIS), con il messaggio INPS n.1185, pubblicato ieri, lunedì 7 aprile. Ma non solo, l’Istituto di previdenza ha…
Cos’è il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni
l Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni è stato istituito con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023; a seguito dell’accordo stipulato il 13 settembre 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.
Il Fondo assicura le seguenti
prestazioni facoltative:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con fondi nazionali e/o europei;
- prestazioni integrative in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrate rispetto alle prestazioni previste dalla legge;
- prestazioni integrative rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro, compreso l’assegno di integrazione salariale;
- prestazioni integrative rispetto alle prestazioni legali in caso di cessazione del rapporto di lavoro, assicurando il versamento della contribuzione previdenziale correlata;
- assegno straordinario per lavoratori in processi di esodo che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro cinque anni, in base ai requisiti del Dl n.201/2011.
Prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS
Il Fondo assicura prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresa la prestazione di assegno di integrazione salariale. Pertanto, il Fondo prevede una prestazione integrativa della CIGO, della CIGS e dell’AIS. Inoltre, è da considerare integrabile la prestazione di accordo di transizione occupazionale relativa ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo pari a massimo dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
La prestazione integrativa è erogata per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessionedel trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale. Il provvedimento pubblico di concessione del trattamento di integrazione salariale costituisce, inoltre, elemento sufficiente per richiedere l’accesso alla prestazione, la cui durata ed entità, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal decreto istitutivo, può, nei casi in cui sia necessario, essere modulata dal Comitato amministratore del Fondo sulla base delle esigenze di copertura del fabbisogno.
L’integrazione può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo, cioè a decorrere dal 15 febbraio 2024, e aventi ad oggetto i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.
Finanziamento e contributo addizionale
Per il finanziamento delle prestazioni integrative di cui sopra è previsto, oltre al versamento della contribuzione ordinaria mensile, il versamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5% calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Presentazione delle domande di accesso alla prestazione
L’accesso alle prestazioni integrative in caso di sospensione del rapporto di lavoro avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni, con applicazione del meccanismo del cosiddetto “tetto aziendale”, il quale è determinato in misura non superiore al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio del periodo della prestazione, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.
Tuttavia, in via transitoria, è prevista la neutralizzazione del limite del tetto aziendale per le domande di prestazioni integrative durante i primi tre anni di esistenza del Fondo; pertanto, per le prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS richieste fino al 31 dicembre 2026, o aventi ad oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con decorrenza in data precedente al 1° gennaio 2027, non viene applicato il suddetto limite.
Requisiti di accesso
Le prestazioni integrative possono essere erogate solo nel caso in cui sia presentata specifica istanza da parte del datore di lavoro e previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La sussistenza di questo requisito è oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.145/2000, al momento dell’invio.
Misura della prestazione e modalità di pagamento
I beneficiari delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS sono i lavoratori subordinati dipendenti dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, destinatari della prestazione principale. Il requisito individuale di compatibilità dei beneficiari relativo alla prestazione integrativa è infatti verificato al momento della validazione del flusso di pagamento della prestazione principale. Pertanto, al fine del pagamento della prestazione integrativa, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.
L’importo della prestazione integrativa erogata ai beneficiari deve essere tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati, utile per il calcolo del TFR, per il periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento. La modalità di pagamento è la stessa della prestazione principale.
Domanda di accesso alla prestazione: termini di presentazione
La domanda di accesso alle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell’AIS può essere presentata, invia telematica, dal datore di lavoro o dall’intermediario abilitato entro sessanta giornidal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine.
Modalità di presentazione
La procedura di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo e in possesso dei requisiti di cui sopra è disponibile sulla piattaforma OMNIA – IS.
Una volta effettuato l’accesso, alla sezione “Fondi di solidarietà bilaterali – prestazioni facoltative ed integrative” > “Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni”, l’utente può selezionare una delle autorizzazioni CIGS/CIGO/AIS per le quali è possibile richiedere l’integrazione. Si precisa che per ogni autorizzazione concessa per la prestazione principale può essere presentata una sola domanda.
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