18 aprile 2025

Indennità di discontinuità 2025 per i lavoratori dello spettacolo, domande entro il 30 aprile: chi può richiederla?

Autore: Salvatore Cortese
I lavoratori dello spettacolo hanno tempo fino al prossimo 30 aprile per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità (IDIS) 2025, riferita all’anno di competenza 2024. I suddetti lavoratori, dunque, hanno ancora qualche giorno per chiedere il sostegno economico introdotto dal D.lgs.…

Beneficiari

Possono chiedere l’Indennità di discontinuità i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
  • autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 182/1997;
  • intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.

Requisiti necessari

I lavoratori dello spettacolo possono farne richiesta se, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a euro 30.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 81/2015;
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Misura dell’Indennità

L’Indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

Come presentare la domanda

Il servizio di presentazione della domanda è disponibile accedendo (con le credenziali SPID, CIE,CNS o eIDAS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile a partire dalla home page dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Una volta autenticati, sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa, è possibile farne richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, ovvero attraverso gli Istituti di Patronato.
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