In caso di violazione di più precetti normativi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro non può ravvisarsi il concorso materiale di illeciti qualora i precetti rientrino in una medesima categoria. A chiarirlo è la Nota n. 2668/2025, pubblicata il 19 marzo scorso dall’INL, in coerenza con…
Concetto di categoria omogenea
La Nota in commento si concentra prevalentemente sulla definizione del concetto di "violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea”, per consentire agli organi di vigilanza un’applicazione uniforme e corretta dell’articolo 68, comma 2, del D.lgs. n. 81/2008 in forza del quale: “La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1 lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati”.
Per poter definire la categoria omogenea, dunque, l’Ispettorato rimanda a specifici punti dell’allegato IV sopra citato, in cui sono disciplinati i requisiti di sicurezza con riferimento ad una classe di interessi riguardanti l'ambiente di lavoro (stabilità e solidità al punto 1.1, altezza, cubatura e superficie al punto 1.2, pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico al punto 1.3 ecc.).
A tal fine, chiarisce che tutti i precetti ricompresi in ogni singola classe di riferimento, in quanto raggruppati sulla base di un criterio selettivo finalizzato alla tutela di un comune interesse specifico o requisito di sicurezza (la stabilità e la solidità oppure le vie di uscita e di emergenza oppure le porte e portoni ecc.) rientrano nella stessa categoria omogenea.
Tanto premesso, l’Ispettorato precisa che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria (ad esempio 1.1.1 e 1.1.7) non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie (ad esempio 1.1.1 e 1.2.6) comporta la violazione di più illeciti.
Sanzioni applicabili
Il chiarimento fornito dall’Ispettorato è importante in quanto - posto che l’articolo 63, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV” e che a ciò deve provvedervi il datore di lavoro, ai sensi del successivo articolo 64, comma 1, lettera a) - in caso di violazione, è prevista la sanzione di cui all’articolo 68 comma 1 lettera b) del citato decreto legislativo (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro).
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