L’Inps ha aggiornato, per l’anno 2025, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, sulla base dei dati rilevati dall’Istat. I dettagli sono contenuti nella Circolare n. 72/2025, in cui viene precisato che…
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2025, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che per l’anno 2024 è pari a 57,32 euro.
Lavoratori agricoli a tempo determinato
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2025, è pari a 50,99 euro.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni
Con riferimento ai Compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’Istituto fa presente che, per l’anno 2025, il reddito applicabile ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità verrà comunicato appena sarà disponibile. Nel frattempo dovrà essere utilizzato (in via temporanea e salvo conguaglio) il reddito valido per l’anno 2024 pari a 63,06 euro.
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari
Per i lavoratori domestici, ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2024, dovranno essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
- 8,40 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,48 euro;
- 9,48 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;
- 11,54 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,54 euro;
- 6,11 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratori autonomi
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza dovranno essere calcolate in base ai seguenti importi:
- 50,99 euro - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali;
- 57,32 euro - Artigiani e Commercianti;
- 31,85 euro - Pescatori.
Gestione separata
Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata - non pensionati o non già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria - le aliquote contributive pensionistiche, maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia, risultano pari a:
- 26,07% per i lavoratori liberi professionisti e per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome;
- 33,72% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi senza altra forma di previdenza obbligatoria;
- 26,03% per i magistrati onorari confermati non esclusivi, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria
- 27,03% per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.
Pertanto, posto che il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota suindicata sul minimale di reddito pari, per il 2025, a 18.555,00 euro, lo stesso risulta pari a:
- 403,11 euro per i liberi professionisti e per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome, ai quali va applicata l’aliquota del 26,07%
- 521,40 euro per i collaboratori e altre figure assimilate ai quali va applicata l’aliquota al 33,72%;
- 541,65 euro per i collaboratori e altre figure assimilate e magistrati onorari confermati non esclusivi senza altra forma di previdenza obbligatoria, ai quali va applicata l’aliquota al 35,03%;
- 402,49 euro ai magistrati onorari confermati non esclusivi, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
- 417,95 euro per collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico, ai quali va applicata l’aliquota al 27,03%.
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