2 aprile 2025

Delega a sottoscrivere l’accertamento. La prova al Fisco

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 1° aprile 2025

Autore: Paola Mauro
L’esistenza di valida delega in capo a chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento va dimostrata dall’Agenzia delle Entrate e non è sufficiente che della stessa si faccia menzione nel corpo dell’atto impositivo. È quanto si ricava dalla lettura dell’ordinanza n. 8505/2025 della Sezione tributaria…

Il caso

Gli impositivi impugnati hanno fatto seguito a un processo verbale di constatazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l’anno di imposta 2011, la mancata contabilizzazione di ricavi e, per l’anno 2012, maggiori ricavi, l’indebita deduzione di costi e l’indebita deduzione di perdite.

Ebbene, la C.T.R. della Campania, a conferma della decisione di “prime cure”, ha rigettato il motivo con il quale la società contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973 e, nel merito, concluso per la legittimità dei recuperi a tassazione.

Nel conseguente giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte romana, la contribuente ha insistito nel sostenere la nullità degli avvisi di accertamento per mancanza di delega in capo al sottoscrittore, sottolineando come i giudici di merito non avessero preso visione di detto provvedimento, materialmente assente, in quanto mai allegato dall’Ufficio, né in primo, né in secondo grado. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver illegittimamente ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell’atto impositivo, l’indicazione della delega in calce al medesimo, erroneamente affermando che fosse onere del contribuente fornire la prova della sussistenza di irregolarità della delega in capo al funzionario firmatario.

La Suprema Corte ha osservato che, in effetti, la C.T.R. ha sostenuto che l’opponente che deduca l’illegittimità dell’atto per inesistenza o irregolarità della delega in capo al firmatario ha l’onere di provare il fatto negativo, non essendo sufficiente una contestazione generica; ha ritenuto, d’altro canto, sufficiente l’indicazione nell’avviso di accertamento degli estremi della delega per provare la sua provenienza.
Ciò posto, gli Ermellini hanno affermato che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del Capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In caso di contestazione, incombe all'Agenzia delle Entrate l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell'onere della prova non può subire eccezioni (Cass. n. 19190/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha modificato il proprio orientamento in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi dell'art. 42 cit., ritenendo irrilevante la mancata indicazione sia del nominativo del soggetto delegato sia della durata della delega, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita (Cass. n. 8814/2029; Cass. n. 11013/2019); ha però ribadito che, in caso di contestazione specifica da parte del contribuente in ordine ai requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, incombe sull’Amministrazione fornire la prova della sussistenza degli stessi.
L’Ufficio è tenuto, quindi, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova), a dimostrare la sussistenza della delega.

Nel caso di specie la C.T.R. non si è attenuta a questi principi; infatti, a fronte del motivo di appello con il quale la contribuente ha contestato la mancata produzione in giudizio della delega, ha ritenuto, con valutazione preliminare, per un verso, che fosse sufficiente la sua menzione nell’avviso di accertamento e, per altro verso, che spettasse al contribuente la prova della mancanza della stessa.
Pertanto, i Magistrati di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.
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