Uno Studio Associato ha impugnato la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in riforma della decisione di “prime cure”, ha confermato l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, a fronte della ritenuta illegittima deduzione, ai fini IRAP per l’anno 2009, dei contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato.
In particolare, la C.T.R. non ha riscontrato il requisito dell’inerenza, ma l’Associazione ha ribattuto che le norme dispositive dei contributi in questione (artt. 12 e 20, L. n. 220/1991), versati per finalità previdenziali e assistenziali, ne individuano uno scopo ulteriore nella destinazione al funzionamento del Consiglio Nazionale del Notariato; si tratta, pertanto, di spese che ineriscono al reddito professionale, in quanto funzionalmente connesse all’esercizio dell’attività.
Ebbene, la Suprema Corte ha dato ragione alla parte privata, in quanto, sul punto, si è consolidato l’orientamento (per tutte: Cass. n. 7340/2021; Cass. n. 321/2018; Cass. n. 1939/2009; Cass. n. 3596/2001) secondo cui i contributi obbligatori versati dai Notai alla relativa Cassa di previdenza sono deducibili dal reddito professionale, posto che:il concetto di “inerenza”, rilevante per i profili di cui all’art. 54 T.U.I.R., non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto;
- tale distinzione, infatti, non si rinviene nella legge e non è neppure ricavabile dall’aggettivo “inerente” usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione che si verifica sia quando l’una sia lo strumento per realizzare l’altra, sia quando ne costituisca l’immediata derivazione;
- l’art. 54 T.U.I.R., pertanto, nel prevedere, al primo comma, che i compensi dei quali tener conto per la determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni «sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde», non esclude la deducibilità da tale tipo di reddito dei contributi repertoriali dei Notai, permanendo invariata la loro inerenza all’esercizio professionale, e ciò quantunque gli stessi siano posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa, quali, appunto, spese inerenti;
- in tal senso, non è risolutivo – ha concluso la Corte - il disposto di cui all’art. 10 T.U.I.R. (invocato dall’Amministrazione nel controricorso), posto che l’espressa previsione di deducibilità dal reddito complessivo dei «contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge», di cui alla lettera e) del primo comma della citata disposizione, è stabilita solo in via residuale, ovvero in mancanza di «deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo».
Alla luce di tali considerazioni, gli Alti Magistrati romani hanno accolto il ricorso dello Studio Notarile e, per l’effetto, annullato senza rinvio la sentenza d’appello, perché la causa ha potuto essere decisa nel merito, con la dichiarazione di infondatezza dell’originaria pretesa erariale.