28 agosto 2011

BASTA questo è TERRORISMO FISCALE

A cura di Antonio Gigliotti

Si avvicina la riscossione più veloce

E con il weekend appena lasciato alle spalle, archiviamo quasi definitivamente le vacanze estive. Si torna a lavoro. Le polemiche estive cedono il passo ai veri problemi che la Categoria si trova ad affrontare. E quindi bando alle ciance, perché a partire dal 1° ottobre, debutteranno i nuovi accertamenti esecutivi in materia di imposte dirette e di Iva. Eliminato dunque il passaggio attraverso il ruolo e la cartella di pagamento. Obiettivo: semplificare e velocizzare la riscossione. Ovvero terrorismo fiscale. Perché a ridursi non sono i tempi, ma le tutele del contribuente.

Tanto per dare un’idea, l’affidamento al concessionario della riscossione non può intervenire prima dei 30 giorni dopo la scadenza del termine per impugnare il ricorso. Termine che generalmente è pari a 60 giorni e che può essere sensibilmente allungato di 90 giorni a seguito della proposizione, nei termini per il ricorso, dell’istanza di accertamento. Fra l’altro, una volta che sia avvenuto l’affidamento all’agente della riscossione, questi non può procedere per altri 180 giorni da tale data, posto che la recente legge di conversione ha introdotto una sospensione automatica ex lege della esecuzione. Ed ancora, se viene presentato ricorso alla Commissione tributaria, soltanto un terzo dell’imposta potrà essere riscossa, dato che la riforma ha ridotto la quota indicata dall’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 da metà ad un terzo. Il contribuente, peraltro, avrà facoltà di chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare di tale riscossione, e detta sospensione potrà ora ottenersi anche nei gradi di giudizio successivi al primo, a seguito dell’importante intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010.

Riguardo le tutele, non si può certamente dimenticare come la procedura di riscossione possa iniziare già con la semplice notifica dell’atto di accertamento, atto che quantifica l’imposta, contiene l’intimazione ad adempiere e costituisce titolo esecutivo; ma qualora il destinatario per una qualsiasi ragione non ne venisse a conoscenza per un vizio di notifica (caso abbastanza ricorrente) può trovarsi direttamente a fronteggiare un pignoramento, dal momento in cui è sparito quello che era l’intermezzo della cartella di pagamento e quindi la possibilità di eccepire l’irregolare notifica dell’accertamento a fronte di essa.
Fra l’altro, l’art. 57, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973 esclude la possibilità, in materia tributaria, dell’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c. per questioni di «notificazione del titolo esecutivo», con la conseguenza che, anche dopo il pignoramento, stando alla lettera della legge, il contribuente dovrà subire l’esecuzione senza poterla bloccare contestando il vizio di notifica.

Una soluzione che si potrebbe suggerire al legislatore prima che sia troppo tardi per farci ascoltare, potrebbe essere di effettuare la notifica al contribuente dell’atto di trasmissione del titolo esecutivo all’agente di riscossione. Ciò permetterebbe di garantire certamente una maggiore tutela del contribuente qualora lo stesso non abbia ricevuto la regolare notifica.
Manca un mese per evitare che il cittadino perda alcune delle sue tutele. C’è ancora un mese per dare un contributo significativo per migliorare il sistema fiscale. Anche da qui si vede la democrazia di un popolo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy