12 novembre 2020

C’è un inizio ed una fine. In tutto, o quasi

Autore: Paolo Iaccarino
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 sono finalmente entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di rideterminazione del contributo a fondo perduto già disposto e disciplinato dall’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e, ancor prima, dal DL Rilancio. Il Legislatore, al fine di adeguare il contesto normativo all’evoluzione della pandemia in corso, è intervenuto su due distinti assi.

Il primo, in sostanziale continuità rispetto al passato, mediante l’allargamento della platea degli operatori ricompresi nell’allegato 1 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. L’articolo 1 comma 1 del DL Ristori bis sostituisce l’allegato 1 al precedente DL Ristori, individuando fra i beneficiari del fondo perduto alcune attività inizialmente dimenticate. In particolare il Legislatore aggiunge i seguenti codici attività: 522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA; 477835- Commercio al dettaglio di bomboniere; 522130 - Gestione di stazioni per autobus; 931992 - Attività delle guide alpine; 743000 - Traduzione e interpretariato; 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; 910100 - Attività di biblioteche ed archivi; 910200 - Attività di musei; 910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi.

Il secondo, attraverso l’individuazione di nuove fattispecie di ristoro, introducendo specifiche disposizioni di favore per gli operatori con sede operativa all’interno dei centri commerciali, per le aziende del comporto dell’industria alimentare e delle bevande e, infine, per gli operatori ricompresi nell’allegato 2 al decreto aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, le c.d. zone rosse.

Orbene, se da un lato il Legislatore, in maniera del tutto condivisibile, disegna un meccanismo di adeguamento dei contributi a fondo perduto tale da aggiornarsi all’evolversi della situazione sanitaria, quale movimento adattivo finalizzato a ristorare le aziende costrette alla riduzione o chiusura della propria attività, dall’altro dimentica come qualsivoglia disposizione di carattere tributario necessiti, nella definizione dei suoi requisiti, di una chiara rappresentazione dell’orizzonte temporale in cui il beneficio andrà ad inserirsi. Dalla lettura degli articoli dedicati ai ristori autunnali emerge chiaramente come il Legislatore ometta di individuare qualsivoglia termine di decorrenza delle disposizioni e, conseguentemente, di rilevanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Sia nel DL Ristori, che nel suo seguito legislativo, non si evince la data in cui verranno effettuate le verifiche ai fini dell’erogazione né in quale momento giuridico il domicilio o la sede in una zona di rischio, piuttosto che in un’altra, assumerà rilevanza ai fini della liquidazione del contributo.

La manchevolezza è aggravata dall’applicazione semi-automatica della norma. Il vanto dell’Amministrazione Finanziaria rischia infatti di rivelarsi un inaspettato boomerang. Cosa accadrà agli operatori, oggi in zona arancione, inizialmente esclusi dal beneficio in ragione dell’attività esercitata, perché riconducibile all’odierno allegato 2, quando si ritroveranno in zona rossa? Prevarrà la situazione ex ante, carente dei requisiti previsti dalla norma, ovvero quella successiva alla nuova classificazione del rischio sanitario quando, in virtù dell’evoluzione, il contributo spetterà? Il congiunto riferimento al 25 ottobre, data in cui la partita iva dovrà risultare attiva, non soccorre in aiuto. Al 25 ottobre, infatti, l’Italia non era ancora stata divisa in zone di rischio. Individuare questa quale data rilevante non avrebbe alcun senso, logico e giuridico.

Il rischio concreto, ancora una volta, è quello di rimanere prigionieri di un’irragionevole burocrazia. Basare il contributo integrativo, per tutti coloro che avevano già beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 25 del Dl Rilancio, su un meccanismo di erogazione automatica, senza che sia istituito alcun canale diretti di informazione e confronto con l’Amministrazione Finanziaria, non significa altro che condannare i contribuenti ad un estenuante attesa nella speranza che nulla si inceppi. Dopotutto come già accaduto per le richieste di luglio ed agosto ove ancora oggi, per svariati motivi, molte istanze risultano in corso di lavorazione, senza che il contribuente possa far alcunché.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy