14 novembre 2020

Fondo perduto: la variazione ha i suoi tempi

Autore: Paolo Iaccarino
Il nuovo contributo a fondo perduto, così come riformulato dai decreti Ristori e Ristori bis, è riconosciuto, in presenza delle condizioni previste da ciascuna norma, esclusivamente ai soggetti che ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati, rispettivamente, nell'Allegato 1 al DL 137 ed all’Allegato 2 al DL 149. L’agevolazione, non più generalizzata a beneficio di tutti i contribuenti meritevoli per la riduzione del fatturato, è oggi riconosciuta per codici attività e zone ben precise. Nulla di obiettivamente contestabile, salvo che per la procedura utilizzata.

In maniera quasi sorprendente dal lessico utilizzato emerge chiaramente come il Legislatore voglia collegare l’agevolazione all’attività dichiarata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. A sorprendere non è solo il riferimento normativo, estraneo rispetto alla fattispecie trattata, ma la natura della procedura richiamata, avente un carattere meramente statistico e, per questo, formale. Si colga, infatti, come l’omessa o ritardata dichiarazione di inizio, variazione e cessazione di attività, sebbene costituisca una violazione ad un obbligo legale, è sanzionata in forma fissa. Natura talmente formale che l’identificazione di cui trattasi non è tale da assumere alcuna valenza sostanziale nemmeno ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non rappresentando un atto costitutivo del diritto alla detrazione, bensì un mero requisito cartolare ai fini dell’attività di controllo.
Come già evidenziato su queste stesse pagine non è passata inosservata l’assenza a qualsivoglia riferimento temporale rispetto all’efficacia della disposizione. Il Legislatore, in un esercizio di estrema sintesi, ha omesso di individuare il momento giuridico in cui l’avere il domicilio o la sede in una determinata zona di rischio avrebbe assunto rilevanza ai fini della spettanza del contributo. L’unico riferimento temporale, insufficiente al caso, è al 25 ottobre, data in cui la partita Iva deve essere attiva.

L’aspetto certamente più grave è un altro. Le dichiarazioni di cui all’articolo 35 del DPR 633/1972 avvengono a ben specifiche cadenze temporali. Mentre con la comunicazione di inizio attività, da fornirsi entro trenta giorni dall’inizio della medesima, il contribuente deve dichiarare il tipo e l’oggetto di attività che intende esercitare, rappresentando nel modello un evento che si realizzerà nel futuro, per le dichiarazioni di variazione la comunicazione, sempre nei trenta giorni dall’evento, avviene a consuntivo, ovvero quando l’evento si è ormai realizzato. In particolare nel caso di esercizio di più attività la dichiarazione dell’attività esercitata in via prevalente in ragione del maggiore volume di affari avverrà entro trenta giorni dal termine dell’esercizio, ovvero quando la variazione potrà considerarsi definitivamente maturata.

Orbene, risulta evidente come agganciare il diritto al contributo ad un codice attività statico, senza alcun riferimento temporale, significa di fatto escludere tutti quei contribuenti che abbiano subito nel corso dell’esercizio corrente una modifica dell’attività esercitata in via principale. Essendo basata sul volume di affari, la variazione del codice ATECO primario non potrà che avvenire al termine dell’esercizio, ovvero quando l’attività secondaria sarà diventata, in ragione dei numeri, principale. Da questo punto di vista era necessario prevedere espressamente la possibilità per il contribuente di adeguare il codice ATECO in anticipo rispetto al termine dell’esercizio, in una procedura finalizzata ad adeguare lo stato di diritto allo stato di fatto. Il rischio concreto, infatti, è quello che venga riconosciuto il contributo a fondo perduto ad aziende che non esercitano più l’attività inizialmente dichiarata, perché sorpassata nei numeri da quella secondaria, escludendo, d’altro canto, aziende meritevoli, ma le cui condizioni formali non possono dichiararsi prima del termine dell’esercizio.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy