8 aprile 2021

Il contributo alla deriva. Il Legislatore ha perso la bussola

Autore: Paolo Iaccarino
Commettere errori è umano, ma perseverare nel commetterli è diabolico. Questo non è solo un aforisma, ma la più limpida rappresentazione del disastro normativo commesso in materia di contributo a fondo perduto. L’articolo 25 del DL Rilancio, in uno slancio che molti attribuirono ad un governo non pronto a gestire una crisi così profonda del sistema economico, introdusse, fra la sorpresa generale degli operatori del settore, un innovativo parametro per la misurazione delle difficoltà economiche che mai, almeno fino ad allora, aveva visto la luce nell’ordinamento tributario italiano. Il fatturato.

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo imparato a conoscerlo. Schivo per definizione, mancandone una, il fatturato si è celato, nonostante fosse parte del parlato comune, per mostrarsi ai nostri occhi, per la prima volta, nell’articolo 25 del DL Rilancio. Ai concetti e definizioni noti agli operatori del settore il Legislatore, in quella che non poteva essere scelta peggiore, ha preferito una locuzione gergale espressione di una moltitudine di elementi, ancora non definiti. Tutto confluisce nel fatturato. Elementi ordinari, quali la cessione di beni e le prestazioni di servizi che costituiscono l’oggetto della propria attività; componenti straordinarie, come le cessione di beni strumentali che nulla, almeno in prima battuta, hanno a che fare con le difficoltà economiche connesse al Covid 19; ingredienti del tutto casuali, come può essere la sventura di aver fatturato, benché fuori campo iva, un deposito cauzionale o aver ricevuto anticipazioni in nome e per conto dai propri clienti. Tutto, ormai, è “fatturato".

Il contributo a fondo perduto introdotto nel DL Rilancio e ripetuto nel DL Sostegni nasce con il fine dichiarato di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante un meccanismo di ristoro finanziario parametrato alla diminuzione dell’attività economica conseguente alle limitazioni personali introdotte per arginare la diffusione della pandemia. In tutto questo l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, prima limitatamente al solo mese di aprile, oggi su base media mensile, doveva rappresentare il “driver” mediante il quale sarebbe stato possibile individuare gli operatori meritevoli del sostegno.

Poco o tanto che fosse, tuttavia, il contributo non ha sempre raggiunto chi doveva. Abbiamo imparato, ad esempio, che concorre a formare il fatturato anche la cessione di beni ammortizzabili, nonostante sia fuori il volume di affari, ovvero non costituisca un “affare” dell’impresa. Un’eventualità sconnessa dagli eventi ordinari. Un grossolano errore di valutazione, fra l’ignoranza e l’inconsapevolezza.

È sufficiente la prova empirica per sconfessare l’azione del Legislatore. Si prenda il caso del contribuente che nel 2020 abbia subito, limitatamente alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi, una riduzione del fatturato medio mensile abbondantemente superiore al 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno precedente. Nell’anno 2020, tuttavia, ha effettuato una cessione di beni strumentali che, in ragione dell’importo fatturato, porta tale riduzione sotto la soglia rilevante per l’erogazione del contributo a fondo perduto. Nel 2020 lo stesso contribuente ha acquistato beni strumentali di importo rilevante, che compensano la predetta cessione. Nella nostra ipotesi il contribuente, nonostante abbia subito una rilevante riduzione dell’attività operativa, ha provveduto ad importanti investimenti che compensano le dismissioni, nel tentativo di affrontare adeguatamente la ripresa quando la pandemia sarà passata. Il saldo dei beni strumentali risulta aumentato. Malgrado sia lampante la riduzione dell’attività e lodevole la reazione, il contribuente è escluso dal sostegno finanziario a causa dell’effetto che la cessione di beni ha sul fatturato.

Si pensi, ancora, al notaio che abbia subito, anche lui, una riduzione di fatturato significativa considerando i soli onorari. Tuttavia nel 2020, complice una serie di rogiti nei quali era dovuta un’importante imposta di registro, il fatturato non è diminuito, bensì aumentato per effetto delle anticipazioni ex articolo 15 del DPR n. 633 del 1972. Anche in questo caso, a fronte della significativa riduzione dell’attività, il parametro adottato dal Legislatore intercetta un aumento dell’attività. Benché non costituisca una cessione di beni o una prestazione di servizi, né una qualsivoglia operazione avente un contenuto economicamente apprezzabile per il notaio, le anticipazioni per l’imposta dovuta dai propri clienti condanna il notaio medesimo a ricevere alcunché, nonostante gli investimenti, le spese e le perdite reali subite.

Questi non sono solo errori tecnici collegati all’utilizzo di una definizione spuria ed ancora inesistente nel quadro giuridico. Questi, come tanti altri, sono errori di valutazione imperdonabili. Lontani dalle condizioni minime di certezza del diritto, dove la stessa Amministrazione Finanziaria non è ancora arrivata ad una definizione definitiva di fatturato, tanto da integrarla di volta in volta con elementi che, inizialmente, ne sembravano esclusi, l’erogazione del contributo a fondo perduto è alla deriva, soggetta ad influenze che nulla hanno a che vedere con il piano di navigazione che il governo, almeno negli intenti, aveva delineato. Tanti casi, piccoli e grandi, che ancora una volta si presentano innanzi agli occhi di contribuenti e professionisti, rappresentazione di un contributo iniquo e di un Legislatore inadeguato.
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