2 ottobre 2021

Il destino nelle loro mani

Autore: Paolo Iaccarino
Sfugge perennemente al nostro controllo quando, per ogni necessità, si incontra sul proprio cammino l’Amministrazione Finanziaria. Il destino, che segna le nostre esistenze, si perde nella burocrazia di un sistema arrivato irrimediabilmente al suo capolinea. Non aiutata da una Legislazione inadeguata, nelle forme e nei contenuti, l’Amministrazione Statale agisce indifferente rispetto alle conseguenze che, scelte affrettate, possono arrecare nella vita dei contribuenti. Un segno nel destino che, in determinati contesti, può risultare fatale.

La pandemia ha portato in dote una lunga sospensione dei versamenti connessi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento esecutivi. Agli effetti pratici, affinché potessero considerarsi tempestivi, i contribuenti interessanti dovevano effettuare i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 entro il 30 settembre 2021.

Più che un obbligo, una facoltà, se letta alla luce delle successive disposizioni. Il DL n. 34 del 2020 ha esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Pertanto, secondo le stesse indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro la scadenza del 30 settembre 2021 i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione dovevano effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione.

Lo scenario sembra tuttavia cambiare per i contribuenti che, forse troppo diligentemente, avevano deciso di usufruire del servizio di addebito diretto sul conto corrente messo a disposizione dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Il mandato per l’addebito diretto Sepa, acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), è uno strumento mediante il quale cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni e altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, non in contanti, sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi.

Applicato alla sfera dei versamenti rateali il conferimento del mandato, da effettuarsi entro 20 giorni dalla scadenza della prima rata, consente all’Agenzia Entrate Riscossione di provvedere automaticamente all’addebito diretto sul conto corrente del contribuente, secondo le scadenze stabilite dal piano di rateazione concesso.

Automatismo volontariamente sospeso dall’Amministrazione Finanziaria per effetto della sospensione disposta dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020, ed altrettanto automaticamente attivato, arbitrariamente, alla ripresa della riscossione. Non per le rate future, ma per tutte quelle interessate dal periodo di sospensione pregresso. Questo è quanto accaduto ad un contribuente ignaro della volontà dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fra l’altro mai espressa pubblicamente, di addebitare, con valuta 30 settembre 2021, tutte le rate del piano di versamento interessate dal periodo di sospensione. Fra l’altro senza considerare che, nel caso di specie, parte di esse erano state già versate automaticamente dal contribuente medesimo.

A prima vista sembrerebbe essere una scelta corretta, ma così non è. L’articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione degli effetti pregiudizievoli collegati al mancato pagamento delle somme dovute, a qualunque titolo, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Non si tratta di un differimento delle scadenze, a seguito del quale il nuovo termine di versamento si sostituisce al precedente, ma della sospensione degli effetti connessi al mancato pagamento. Una finzione giuridica mediante la quale il versamento entro il 30 settembre 2021 è tale da far retroagire l’adempimento alla scadenza originaria, rendendo tempestivo il versamento tardivo, almeno secondo il calendario.

Orbene, il mandato di pagamento conferito all’Agenzia delle Entrate-Riscossione obbligava l’ente ad effettuare gli addebiti alle scadenze previste dal piano, senza considerare gli effetti della sospensione successivamente disposta. Per questo l’agente della riscossione, senza un formale differimento, ovvero una traslazione dei termini, non aveva titolo per addebitare in un’unica soluzione la sommatoria delle rate oggetto di sospensione.

E poi, sulla base di quale titolo l’agente della riscossione ha scelto proprio il 30 settembre 2021, l’ultimo giorno, quando la norma consentiva l’effettuazione dei versamenti oggetto di sospensione nell’intero mese successivo al termine del periodo di sospensione?

Ed infine, non da ultimo, se davvero l’Amministrazione Finanziaria deve essere guidata da principi di legalità, imparzialità e trasparenza, non sarebbe stato conforme informare preventivamente il contribuente dell’addebito massivo?

Il destino, come la Legge, non ammette ignoranza, ma se per la seconda il giudice adito può rimediare, per il primo, spesso, non c’è una seconda chiamata.
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