30 maggio 2011

Operazione riuscita . . . ma il paziente e’ morto

A cura di
Antonio Gigliotti

Cari colleghi,

le vicende che in questi mesi hanno riguardato la nostra Categoria mi portano a condividere con voi alcune riflessioni. Prima di tutto le perplessità che provo di fronte ad un legislatore e ad un Fisco sempre più affamati a riscuotere, in violazione a qualsiasi principio costituzionale. Quest’azione è stata attuata in un primo momento con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha previsto che l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,dell’IRAP e dell’IVA emesso dall’Agenzia delle Entrate sia immediatamente esecutivo se notificato a partire dal 1° luglio 2011 e relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. In buona sostanza, gli atti di cui sopra diventano immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata direttamente agli agenti della riscossione (Equitalia SpA) anche e soprattutto ai fini dell’esecuzione forzata. In definitiva, non avremo più due atti ma sarà l’avviso di accertamento che andrà a cumulare la cartella esattoriale, che non deve più essere successivamente redatta e notificata. Penso che sia a noi tutti chiaro come questa risulti eccessivamente penalizzante per i contribuenti.

Per tentare di porre un rimedio a ciò, il legislatore con il decreto legge sullo sviluppo (n. 70 del 13/05/2011 in G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011) ha cercato di attenuarne gli effetti negativi stabilendo all’art. 7, comma 1, lett. m, e comma 2, lett. n), che “In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l’esecuzione forzata di cui alla lett. b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cento venti giorni dalla data di notifica dell’istanza stessa”.
Ora, e' chiaro che la novella legislativa non solo non ha risolto il problema ma ha peggiorato la situazione ponendo un assurdo limite temporale.
Si rischia quindi che se il contribuente non paga entro i 30 giorni (90 giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento), l’agente della riscossione, intanto, può adottare e segnalare le procedure di garanzia come le ipoteche, i pignoramenti presso terzi, i blocchi dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, ed i fermi amministrativi.

Capite,colleghi, che la tempistica concessa dal legislatore è pretestuosa e ben s'inquadra nello scenario attuale che ha visto i mea culpa del Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e il cambio di rotta del Ministro delle Finanze sulle ganasce fiscali: la mano destra fa finta di non sapere ciò che fa la sinistra. Accanto a questi atteggiamenti il legislatore ignora totalmente il pantano del contenzioso che ha in fondo lui stesso creato.
E' giunto il momento che contribuenti, professionisti, ordini professionali e tutte le associazioni di categoria dicano basta, soprattutto per ottenere l’abrogazione totale o la modifica della suddetta norma almeno fino a quando, nel contesto generale della riforma del fisco e della giustizia, non sarà totalmente riformato il processo tributario, dando maggiori garanzie difensive al contribuente.

Esiste un detto cinese che recita: "Dio ci ha dato due orecchie e una sola bocca per ascoltare almeno il doppio di quanto diciamo". Io aggiungo cari colleghi noi di parole oramai ne abbiamo ascoltate tante ed è giunto il momento di far sentire la nostra voce di protesta contro questo stato di cose..

Nel frattempo, se non dovessero intervenire le necessarie modifiche si potranno sollevare in sede giudiziaria, eccezioni di incostituzionalità della norma con riferimento agli artt. 24 secondo comma, 41, 76 e 111 secondo comma, della Costituzione.

Concludo affermando che se è certamente importante combattere l’evasione fiscale è altrettanto importante non penalizzare fortemente i contribuenti con pagamenti di somme non certe né esigibili, sulle quali i giudici non si sono ancora pronunciati.

E quindi mi auguro di non dover mai pronunciare quella frase famosa e cioè l'operazione e' riuscita, ma il paziente e'morto, che nel nostro caso sarebbe, casse rimpinguate ma contribuenti morti.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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