A pochi giorni dalla pubblicazione del documento “Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega” ad opera della Fondazione Nazionali Commercialisti, risulta di particolare attualità l’
Ordinanza nr. 8880 emessa dal Tribunale di Genova il 6 ottobre 2017.
Come spesso accade nei provvedimenti giudiziari che commentiamo, uno dei protagonisti della vicenda è un Fallimento: e già la circostanza desta non poche preoccupazioni in tutti coloro che assumono cariche di Sindaci, Revisori o Sindaci con l’incarico di revisione.
In questa sede non entreremo nel dettaglio dell’intricata vicenda processuale, caratterizzata comunque (come intuitivo) dal tentativo della procedura concorsuale di ottenere un risarcimento patrimoniale da parte di Amministratori Delegati, Amministratori privi di delega, Sindaci con l’incarico di revisione, Sindaci senza incarico di revisione e Revisore.
Amministratori privi di deleghe – L’ordinanza in commento ricorda (opportunamente) come con la riforma societaria del 2003 sia venuto meno l’obbligo di vigilanza in capo agli amministratori privi di deleghe. Altrettanto opportunamente il Collegio ricorda come l’art. 2381 c. 6 del Cod. Civ. imponga agli amministratori privi di delega l’obbligo di
agire informati, il che si sostanzia
“…nel dovere di ricevere e valutare le informazioni fornite dagli amministratori delegati nonché il dovere positivo di attivarsi per richiedere informazioni ulteriori in presenza di elementi tali da porli sull’avviso alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico o delle loro specifiche competenze (Cass. 17441/2016)”. Quindi se è corretto sostenere che non esiste un dovere di verifica puntuale di tutta la documentazione posta alla base delle sintetiche poste di bilancio, tuttavia è delineabile una responsabilità in capo agli amministratori privi di delega nel caso di false appostazioni in bilancio qualora vi siano segnali di allarme che ne facciano sospettare la loro falsità.
Sulla stessa linea di pensiero si è espressa anche la FNC con il documento sopra richiamato. In particolare al § 2.1 vengono declinati i diritti/doveri di adeguata informazione previsti, rispettivamente, a favore ed a carico degli amministratori privi di delega.
Un concetto importantissimo, che ritroviamo anche nell’Ordinanza in commento, è che l’amministratore privo di deleghe
non può condurre attività ispettive e di controllo: questo limite è quindi accompagnato ad una correlata limitazione di responsabilità.
Vi è una considerazione fondamentale che ogni amministratore privo di delega deve, però, sempre tenere a mente:
“…esiste una stretta correlazione tra il dovere di agire in modo informato richiamato dall’art. 2381 c. 6 Cod. Civ. e l’obbligo di intervenire per impedire o attenuare le conseguenze dannose che potrebbero derivare da un fatto gestionale pregiudizievole, obbligo descritto nell’art. 2392 c. 2 Cod. Civ.” (vedi § 2.6 Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega FNC 30 aprile 2020).
In tal senso si è espressa anche l’Ordinanza in commento quando si occupa di verificare se gli amministratori privi di delega potessero, o meno, intercettare palesi segnali di criticità nei conti aziendali, quali ad esempio la crescita dei debiti fiscali o la sostanza effettiva di poste dell’attivo particolarmente rilevanti che, in caso di svalutazione, avrebbero comportato la perdita del patrimonio netto della Società (come poi si è verificato).
Sindaci e Revisori – Estremamente interessante, a nostro parere, è il lavoro di rilettura degli obblighi e delle responsabilità dei Sindaci e dei Revisori, come effettuato dall’Ordinanza in commento.
In primo luogo il Collegio ricorda come si possa parlare di responsabilità dei Sindaci solo se si verificano tutti i presupposti che seguono:
- presenza di una condotta illecita degli amministratori,
- omesso adempimento di un obbligo di controllo gravante sui sindaci,
- esistenza di un danno per la società e
- nesso causale fra condotta omissiva (punto 2) e danno (punto 3), nel senso che occorre provare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci avrebbe evitato il danno alla società (Cass. 24362/2013).
L’Ordinanza effettua un pregevolissimo distinguo fra compiti/responsabilità dei Sindaci “puri” rispetto ai Sindaci ai quali è affidato anche l’incarico di revisione.
Partiamo da questi ultimi. È chiaro che essi accorpano gli oneri e le responsabilità di una duplice funzione. Essi sono chiamati ad effettuare in primis un
controllo di merito rispetto alle singole voci/asserzioni di bilancio, onere tipico della figura del
revisore che, a mente dell’art. 14
D.Lgs. 39/2010 deve:
1. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, ed illustrano i risultati della revisione legale;
2. verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Fuori dubbio, quindi, che al fine di ottemperare a questi delicatissimi compiti, sui quali i terzi fruitori del bilancio fanno affidamento, il revisore deve attenersi ai corretti principi di revisione ed avvalersi di tutti gli strumenti necessari per verificare la correttezza del contenuto delle singole poste di bilancio. Nel caso di specie (trattato dall’Ordinanza) è stato stigmatizzato un comportamento omissivo in tema di circolarizzazioni (ISA Italia 505) che avrebbe ben messo in evidenza la falsità macroscopica di oltre il 50% dei crediti esposti in bilancio (peraltro riconducibile ad un’unica posizione!).
Quindi al Sindaco-Revisore compete indubbiamente il
controllo di merito e ad esso non si può sottrarre pena l’incorrere in censurabili comportamenti omissivi, presupposto di responsabilità. Ovviamente, assommando le due funzioni, spetta anche il controllo di legittimità, di cui argomentiamo a breve.
Posizione nettamente diversa è quella del “sindaco puro”, ovvero non incaricato anche della revisione. L’Ordinanza recita
“In tal caso infatti il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, ossia sull’osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte”.
In altri termini, il “sindaco puro” attua il solo
controllo di legittimità come peraltro confermato dal CNDCEC in due documenti del 2015, ovvero Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società quotate (aprile 2015) e Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate (settembre 2015). In entrambi i documenti ci si riferisce ai § 3.3 e 3.7 (nel primo documento preceduti dalla lettera Q, nel secondo denominati “Norma”).
La conseguenza è che il “sindaco puro” sarà chiamato a rispondere solo nel caso in cui non abbia ottemperato alle sole funzioni sue proprie e lapidarie in tal senso sono le indicazioni contenute nelle succitate norme di comportamento:
“Il collegio sindacale, nel caso in cui non sia incaricato delle revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio d’esercizio esclusivamente l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto. Al collegio sindacale spetta dunque un controllo sull’osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla formazione, al deposito e alla pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio né esprimere un giudizio di attendibilità.
Il collegio sindacale non ha quindi alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, la correttezza e la chiarezza del bilancio”.
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