L’emergenza sanitaria a cui si è dovuto far fronte, ha importanti riverberi sulla finanza, ma soprattutto sulla economia reale. Le misure restrittive prese dal governo, hanno toccato direttamente le imprese e indirettamente anche i Revisori e i Collegi Sindacali chiamati a controllare i bilanci di esercizio. È innegabile quindi che ci siano impatti sia sul bilancio chiuso al 31.12.2019 che sul bilancio relativo all’anno 2020.
Il legislatore con il
Decreto Legge 18/2020 ha di fatto differito automaticamente il termine per la convocazione della Assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni, ricollegandosi quindi a quanto previsto dall’art. 2364 comma 2 che prevede tale maggior termine in luogo di quello ordinario (120 giorni) se tale disposizione è prevista dallo statuto ed in ogni caso quando la società sia obbligata a redigere il bilancio consolidato o insorgano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.
Quindi, allo stato attuale, il Consiglio di Amministrazione per la discussione ed approvazione del progetto di bilancio, nonché la fissazione delle date della Assemblea dei Soci per la sua approvazione poteva essere fissato entro il 29 maggio 2020 (essendo l’anno bisestile), e conseguentemente la Assemblea Soci in prima convocazione entro il 28 giugno 2020 (facendo attenzione al fatto che tale data ricade di domenica).
Le conseguenze dell’emergenza covid-19 dovranno essere menzionati nei bilanci 2019, principalmente in corrispondenza a quanto previsto dell’OIC 29. Lo stesso infatti, al paragrafo 59, assimila tre tipologie di fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio:
- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
Quindi si ritiene necessario che venga effettuato un richiamo della situazione in termini qualitativi, in quanto l’emergenza sanitaria non ricade sui risultati del bilancio 2019, ma su quelli del 2020.
Rilevarlo è importante in quanto gli effetti potrebbero anche incidere sulla stessa continuità aziendale, tenendo conto degli interventi presi dal Governo per fronteggiare questa situazione.
Da quanto finora detto si rileva quanto si fondamentale, sia da parte del redattore del bilancio societario che da parte dell’organismo di controllo, alla relazione sulla gestione e/o nota integrativa, nella sezione dedicata ai fatti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.
Il Revisore, quindi, dovrà concentrarsi sulla corretta applicazione del combinato disposto dell’art. 2427 comma 1 n. 22-quater) e dell’art. 2428 c. 2 del codice civile, e anche dell’OIC 29 (sezione “fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio). L’organo di controllo, d’altro canto, dovrà vigilare sulla corretta espressione di tale annotazione in Relazione sulla gestione e/o nota integrativa e conseguentemente in bilancio, in base alla corretta applicazione del Principio di Revisione n. 560.
Quanto affermato si applica alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria, sia per quelle che lo redigono in forma abbreviata (art. 2435-bis), oppure società che redigono il bilancio in forma micro (art. 2435-ter) che hanno organo di controllo. Per queste ultime società non è prevista la redazione della nota integrativa, in calce allo Stato Patrimoniale, quindi è consigliabile darne informazione.
Un ulteriore elemento oggetto di vigilanza a norma dell’art. 2403 del codice civile, siano le informazioni sull’approccio adottato dalla società, sugli esiti delle eventuali consultazioni con il medico competente e con RSPP, sulle comunicazioni ed istruzioni ai dipendenti e ogni misura adottata da parte della società.
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