I professionisti che devono valutare l’accettazione dell’incarico sindacale con eventuale estensione alla revisione legale devono avere una adeguata polizza assicurativa professionale. Particolare attenzione si deve porre in occasione della stipula, o rinnovo della polizza con le clausole Claims Made, vincolo di solidarietà e responsabilità solidale, e alle comunicazioni da rilasciare nel questionario richiesto.
Soggetti interessati - A tutt’oggi l’attività di un professionista deve, salvo vincoli obbligatori, essere coperta con una polizza assicurativa specifica per le attività che svolge. Ovviamente particolare attenzione di rischio nell’ultimo decennio è stata posta nei confronti di amministratori e soprattutto chi svolge attività sindacale, di revisione.
Molta attenzione, pertanto, deve essere posta al tipo di attività che il professionista svolge; infatti, l’attività di sindaco e revisore rientra nelle attività particolari per le quali è necessaria una copertura specifica.
Per i soggetti iscritti all’Ordine del Dottori Commercialisti che svolgono l’attività di revisore legale e/o di sindaco, come libero professionista, è da 10 anni che esiste l’obbligo di una polizza di responsabilità civile.
Stipula polizza professionale - La R.C. professionale di base copre:
- i risarcimenti per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di errori professionali, compresi i danni patrimoniali derivanti da omissioni e ritardi, le sanzioni amministrative e le violazioni della legge sulla privacy;
- i danni materiali cagionati a terzi per la perdita, le distruzioni o il deterioramento di documenti o supporti informatici, e ogni altra attività connessa dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione;
- in caso di studio associato, società di professionisti o associazioni professionali, è coperta sia la responsabilità civile personale dei singoli professionisti (dipendenti, praticanti, tirocinanti, apprendisti, collaboratori, consulenti) che l’attività esercitata per conto dello studio professionale o società.
Richieste di risarcimento - La polizza del sindaco e revisore legale copre le richieste di risarcimento per i danni commessi e denunciati durante il periodo di validità della polizza stessa (Claims Made), compresi quelli originati fino al periodo di retroattività concesso in accordo con la compagnia di assicurazione. Nel premio base, di regola, è inclusa una retroattività illimitata in mancanza di circostanze note o sinistri negli ultimi 5 anni.
Questionario - Una particolare attenzione da prestare quando viene sottoscritta una polizza, soprattutto se si cambia compagnia di assicurazione, riguarda la comunicazione da effettuarsi sul questionario di base.
Nel questionario in una “sezione sinistri e circostanze” viene chiesto al proponente se è a conoscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ad un sinistro risarcibile ai termini della polizza che dovrebbe essere rilasciata.
Ogni professionista deve valutare bene le proprie attività professionali al fine di indicare e/o non indicare motivazioni varie che potrebbero essere preclusive al fine di una richiesta di risarcimento danni successiva.
Responsabilità civile (attività sindacale) - Con incarico alla revisione: per le società non quotate, in presenza di un collegio a cui è stato demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, tutti i membri che lo compongono (effettivi e supplenti) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e pertanto tutti questi soggetti, in quanto professionisti, devono obbligatoriamente, essere assicurati con la specifica copertura assicurativa per l’attività di sindaco e revisore.
Senza incarico alla revisione: nel caso in cui al collegio non sia stato demandato l’incarico della revisione legale, la norma di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate precisa che un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e pertanto questi soggetti devono, obbligatoriamente, essere assicurati con la specifica copertura assicurativa per l’attività di sindaco e revisore in quanto iscritti all’Ordine del Dottori Commercialisti.
I restanti membri possono essere scelti dalla sezione A dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’albo degli Avvocati, dall’Albo dei Consulenti del Lavoro o fra i professori di ruolo in materie economiche o giuridiche.
Questi soggetti, salvo coloro che posseggano una copertura assicurativa obbligatoria per la loro attività professionale, dovranno esaminare, integrare o stipulare una polizza per la copertura specifica per l’attività sindacale.
Sottoscrizione dei dichiarativi - Nell’ipotesi che venga dato l’incarico ai sindaci (effettivi) per la sottoscrizione dei dichiarativi per beneficiare della compensazione o del rimborso del credito maturato (Denuncia Iva, Denuncia dei Redditi, Dichiarazione dei sostituti d’imposta), i sindaci stessi oltre a prendere atto se sono iscritti alla D.R.E. regionale per il rilascio dei visti di conformità, dovranno essere a conoscenza delle estensioni specifiche delle polizze assicurative dei colleghi in quanto la loro sottoscrizione è collegiale.
Accettazione incarico - I sindaci nominati, nel momento in cui assumono l’incarico professionale, devono rendere nota all’azienda, oltre alla dichiarazione di trasparenza degli incarichi, anche gli estremi della propria polizza assicurativa ed il relativo massimale.
Regime temporale Claims Made - La condizione Claims Made (richiesta fatta) consente di tenere indenne l’assicurato con il meccanismo della retroattività, anche per le pretese risarcitorie relative ad eventi che si sono già verificati prima dell’inizio del contratto, operando la garanzia a far data dalla denuncia del sinistro.
Nel momento in cui la polizza dovesse cessare per qualsiasi motivo (disdetta da parte dell’assicurato o della compagnia assicurativa, cessazione dell’attività professionale, decesso dell’assicurato), la copertura perderebbe efficacia per tutte le richieste di risarcimento che dovessero pervenire all’assicurato dopo la data di cessazione della polizza, anche se in passato il professionista è stato assicurato.
Se nella polizza non è prevista una data di retroattività, la copertura è valida per le prestazioni professionali rese dal momento di decorrenza della polizza (polizza senza retroattività).
È pertanto di fondamentale importanza valutare l’opportunità di richiedere alla compagnia assicurativa l’inserimento di una data di retroattività ragionevolmente utile in considerazione della storia professionale dell’assicurato, nonché di richiedere una data postuma di ultrattività della polizza nel caso di cessazione della stessa e di mancato rinnovo con altre compagnie assicurative.
Conclusioni - Per qualsiasi professionista che svolge attività di sindaco e revisore o solo l’attività di sindaco, è opportuna (nonché obbligatoria) la stipula di una copertura specifica con particolare attenzione al massimale, alla garanzia retroattiva, al vincolo di solidarietà, alla clausola Claims Made e clausola postuma che interviene successivamente per danni eventualmente causati nel periodo di validità della copertura. Inoltre, se le aziende per cui si ha l’incarico o si accetta un nuovo hanno stipulato una polizza D.& O. per la maggiore responsabilità a carico degli organi di gestione e controllo delle società, sicuramente ne potranno trarre beneficio anche i sindaci e revisori in termine di responsabilità civile e di estensione del massimale.