13 luglio 2022

Commesse ultrannuali e valutazione del revisore

Autore: Marco Baldin
La valutazione del magazzino per ogni azienda è determinante per la chiusura del proprio bilancio, e ogni anno per specifiche imprese, l’inventario di magazzino deve essere effettuato mediante la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Valutare i lavori in corso su ordinazione è funzionale alla determinazione dei relativi ricavi e costi e, quindi, al riconoscimento dei conseguenti utili o perdite. Pertanto, la principale problematica è l’allocazione negli esercizi delle componenti rilevanti ai fini reddituali e dei loro riflessi sulla determinazione del risultato d’esercizio. Infatti, considerato che, all’inizio dell’attività di produzione, il bene o il servizio è già stato commissionato, è necessario quantificare l’utile (o la perdita) su tali lavori nel periodo, o nei periodi, in cui sono eseguiti. La norma, applicabile anche alle imprese minori, non riguarda i beni immobili realizzati dall’impresa per i quali non risultano stipulati contratti, ossia “in giacenza” presso l’impresa stessa.

Il revisore attenendosi a quanto specificato nel principio contabile OIC 23 deve procedere al controllo del lavoro predisposto dall’amministrazione e precisamente:
  • verifica procedimento di valutazione:
    • individuazione del bene da valutare;
    • determinazione del criterio di valutazione da utilizzare;
    • determinazione del valore da attribuire all’opera in corso;
  • verifica criterio che ha utilizzato l’azienda:
    • metodo della percentuale di avanzamento dei lavori;
    • metodo della commessa completata o del contratto completo.
Durata del contratto superiore a 12 mesi

Rimanenze
  1. Valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti (voce A/3) ovvero mediante il criterio della percentuale di completamento. Stati di avanzamento: per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è effettuata in base ai corrispettivi liquidati in via provvisoria.
  2. Valutazione al costo (voce A/3) ovvero mediante il criterio della commessa completata.
Imputando i corrispettivi all’esercizio nel quale sono:
  • consegnate le opere;
  • ultimati i servizi e le forniture.
Aspetti fiscali dal 1° gennaio 2007: alle opere, forniture e ai servizi di durata ultrannuale, la cui esecuzione ha inizio dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2006, non è più possibile applicare la valutazione al costo.

La valutazione al costo era ammessa per i lavori in corso al 31.12.2006, fino al termine dell’opera.

Ricavi

Corrispettivi liquidati a titolo definitivo (voce A/1)

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi. La valutazione tra le rimanen-ze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata in via definitiva o liquidata a titolo provvisorio. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell’esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

Criterio dei corrispettivi maturati (stato avanzamento) - Regola generale: I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Secondo la relazione ministeriale al D. Lgs. 127/1991 il principio sopra formulato rimane valido anche se il corrispettivo contrattuale maturato è superiore al costo.

La maturazione della frazione di corrispettivo, in proporzione alla frazione di lavoro eseguito, e l’esistenza di un diritto al corrispettivo medesimo consentono di considerare realizzato il corrispondente ricavo, superando, perciò, il costo, senza violare il principio della “realizzazione”.

L’accenno alla “ragionevole certezza” impone di tenere conto degli eventuali dubbi sulla percentuale di maturazione del corrispettivo e delle prevedibili contestazioni del committente, al fine di rispettare il principio di prudenza.

Ragionevole certezza: L’OIC 23 prevede alcune condizioni che devono essere rispettate per applicare il metodo della percentuale di completamento:
  • esistenza di un contratto vincolante per le parti che definisca chiaramente le rispettive obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l’appaltatore;
  • maturazione con ragionevole certezza del diritto al corrispettivo in funzione dell’avanzamento dei lavori. Tale condizione può ritenersi rispettata quando, ad esempio, il contratto garantisce alla società che effet-tua i lavori il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e ad un congruo margine in caso di recesso del committente;
  • assenza di situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di tale entità da rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni;
  • misurabilità, in modo attendibile, del risultato della commessa.
Qualora tali condizioni non siano tutte soddisfatte, si applica il criterio della commessa completata, coerentemente con il principio della prudenza che non consente il riconoscimento di utili non realizzati.

Criterio del costo (commessa completata) - La norma civilistica non obbliga ad eseguire la valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti: è concessa, infatti, la facoltà di applicare anche il metodo di valutazione “al costo”.

Applicando il criterio della commessa completata i lavori in corso sono valutati al minore tra costo e valore di mercato.

È pertanto applicabile il principio contabile n. 13, relativo alle rimanenze di magazzino. Tale criterio è adottabile nel caso di commesse a breve termine.
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