In data 28 aprile 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità ha deciso di pubblicare in consultazione il documento interpretativo n. 6,
Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.
A seguito dei commenti e osservazioni che erano da inviare entro il 3 maggio 2020, il Consiglio di Gestione dell’OIC nella riunione del 4 maggio 2020 ha approvato il documento con modifiche minimali, come indicato dall’OIC, rispetto al testo messo in consultazione. La pubblicazione del documento interverrà al termine del due process statutariamente previsto.
Il documento in consultazione, fino al 3 maggio, si propone di analizzare l’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 al comma 1, il quale prevede che
“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”. Il comma 2, inoltre, prevede che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”. Nel documento in consultazione viene indicato che la deroga prevista dalla norma si applica ai seguenti bilanci d’esercizio:
- chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
La norma non trova applicazione invece ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.
Prendiamo, ad esempio, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019: nel caso non siano stati ancora approvati al 23 febbraio 2020, ci si può avvalere della deroga se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale.
La ratio del documento interpretativo intende salvaguardare quelle società che di fatto presentavano i presupposti della continuità aziendale (ad esempio nel bilancio al 31 dicembre 2019 non ancora approvato al 23 febbraio 2020) ma che poi sono venuti meno a causa degli effetti negativi del Covid-19. Viene però da chiedersi se, per i bilanci predisposti secondo i principi IAS/IFRS che potrebbero in ugual modo aver subito gli effetti della pandemia, ci si possa comportare allo stesso modo, considerato che il documento esplicitamente indica che si applica
“…solo alle società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali ed inoltre ai bilanci d’esercizio”.
Inoltre, il documento in consultazione indica che, in fase di preparazione del bilancio, la società che si avvale della deroga descrive in nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Ulteriori informazioni da fornire riguardano i fattori di rischio, le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota integrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Si resta in attesa della pubblicazione del documento approvato dal Consiglio di Gestione dell’OIC in data 4 maggio 2020 per conoscere le modifiche minimali indicate e per avere la versione definitiva da poter utilizzare a supporto della predisposizione dei bilanci.
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