24 gennaio 2024

Copertura di flussi finanziari: guida all'applicazione dell'OIC 32 nelle operazioni aziendali

Autore: Redazione Fiscal Revisione
L'Operazione di Copertura di Flussi Finanziari è una strategia fondamentale nella gestione aziendale, mirata a stabilizzare i flussi finanziari attesi di elementi soggetti a variazioni, come ad esempio l'interesse variabile su un debito finanziario o operazioni di acquisto e vendita di beni. In questo contesto, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato le disposizioni OIC 32.112-132, fornendo linee guida dettagliate per la corretta applicazione di questa operazione.

L'OIC 32.112 specifica che possono essere oggetto di copertura di flussi finanziari attività, passività, impegni irrevocabili, operazioni programmate altamente probabili o esposizioni aggregate.

Dopo la designazione, lo strumento finanziario derivato è valutato al fair value ad ogni chiusura di bilancio. La variazione è imputata alla Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Il rilascio della riserva avviene in diverse modalità, a seconda della natura dell'operazione coperta.

La società cessa prospetticamente la contabilizzazione di copertura se lo strumento scade o non soddisfa più i criteri di contabilizzazione. La sostituzione dello strumento di copertura non è considerata una cessazione. In caso di cessazione, l'importo accumulato nella riserva è gestito in base alla previsione di futuri flussi finanziari.

Per gli strumenti di copertura come opzioni e forward, la variazione del fair value può essere contabilizzata nella Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Se il valore temporale è significativo, deve essere separato contabilmente o rilevato come componente di inefficacia.

La Nota Integrativa fornisce dettagli aggiuntivi sulla valutazione delle voci di bilancio, movimenti delle immobilizzazioni, informazioni sugli strumenti finanziari derivati, e altri aspetti rilevanti come il venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata.

Le società che redigono bilanci abbreviati devono comunque applicare l'OIC 32, seguendo le specifiche dell'art. 2435-bis del Codice Civile. La Nota Integrativa deve comunque fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis.

In sintesi, l'OIC 32 fornisce un quadro dettagliato per la corretta applicazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari, garantendo trasparenza e completezza nella presentazione delle informazioni contabili. La sua corretta implementazione permette alle aziende di gestire in modo efficace le variazioni nei flussi finanziari, contribuendo alla stabilità e sostenibilità finanziaria nel lungo termine.

Il legislatore specifica ulteriormente la valutazione degli elementi oggetto di copertura contro rischi finanziari nel contesto di strumenti derivati. La simmetria nella valutazione allo strumento derivato di copertura è essenziale, richiedendo una stretta correlazione documentata fin dall'inizio tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

Gli utili derivanti dalla valutazione al "fair value" degli strumenti finanziari derivati non utilizzati per la copertura non sono distribuibili. Le riserve di patrimonio risultanti dalla valutazione al "fair value" di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non influenzano il patrimonio netto ai fini degli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili per coprire perdite.

Per quanto riguarda la contabilizzazione, le imprese (ad eccezione delle microimprese) devono imputare le variazioni del "fair value" a Conto Economico degli strumenti derivati. Queste variazioni sono categorizzate nelle voci D.18.d e D.19.d del Conto Economico, specificamente come "Rivalutazione di strumenti finanziari derivati" e "Svalutazione di strumenti finanziari derivati".

Se gli strumenti derivati sono utilizzati come copertura per i flussi finanziari attesi, le variazioni del "fair value" possono essere iscritte in una riserva denominata "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi". Questa riserva sarà poi imputata a Conto Economico in base al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o dell'operazione oggetto di copertura.

In sintesi, il quadro normativo delinea chiaramente la valutazione, la contabilizzazione e la classificazione patrimoniale degli strumenti finanziari derivati e delle relative operazioni di copertura.
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