A partire dal primo gennaio 2020 è stata introdotta una nuova disciplina per le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e altre attività innovative che supportano la competitività aziendale a prescindere dal fatturato. Il riconoscimento del credito d’imposta è riferito a tutte quelle imprese che sono residenti nel territorio dello Stato, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti e gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura fallimentare riferita al
D. Lgs. 14/2019 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.
Tuttavia, sono ammissibili al credito d’imposta le attività che si riferiscono alla Formazione 4.0 per il personale dipendente svolte quindi per acquisire o approfondire le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 come ad esempio attività di cybersecurity, big data e analisi data, robotica avanzata, integrazione digitale dei processi aziendali ecc.
Le imprese che sono ammesse all’agevolazione prima di fruire del beneficio devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore così come devono adempiere correttamente all’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Tra le attività di ricerca e sviluppo rientrano invece l’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico, le ricerche industriali e le attività di sviluppo sperimentale riferito ai lavori sistematici in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione.
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022. Il credito d’imposta, inoltre, è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24, in tre quote annuali, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute e subordinatamente all’avvenuto adempimento dell’obbligo della certificazione del revisore.
Tale credito, non essendo sottoposto ad istanze preventive da parte delle autorità competenti per poterne fruire, è definito automatico e l’utilizzo di esso tramite compensazione non è soggetto a limiti temporali. È richiesto, secondo la normativa di riferimento, l’indicazione dell’importo determinato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali si richiede l’agevolazione e le imprese che ne beneficiano sono obbligate a conservare tutta la documentazione che dimostra l’effettività delle stesse.
Secondo la legge, inoltre, è richiesto alle imprese beneficiarie del credito d’imposta di conservare una relazione tecnica riepilogativa che contenga le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ritenute ammissibili che hanno obiettivi di innovazione digitale 4.0 richieste dalla normativa di riferimento.
Dal
comma 205 dell’art. 1 (legge 160/2019) emerge che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, devono risultare da apposita Certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti redatta in forma libera.
Il revisore, per poter esprimere un giudizio in merito all’effettività dei costi di ricerca e sviluppo e alla corrispondenza dei documenti contabili, deve definire l’incarico e il relativo approccio da adottare richiedendo documenti come i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, gli attestati di partecipazioni, le copie delle buste paghe dei dipendenti che fanno parte del progetto, la copia dei bonifici del pagamento degli stipendi, la copia del modello f24 per pagamenti Irpef e dei contributi e la copia del libro giornale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che i documenti contabili controllati dal revisore non vanno allegati al bilancio di esercizio poiché ritenuta sufficiente la certificazione rilasciata dal revisore e che il soggetto abilitato alla revisione non può svolgere il controllo secondo il metodo del campionamento poiché devono essere esaminati tutti i documenti relativi alle spese sostenute dalle imprese. L’obbligo di certificazione è rivolto alle imprese non soggette a revisione legale e quindi prive di un collegio sindacale, le quali avvalendosi di un revisore o di una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui all’ art.8 (D. Lgs. 39/2010), dimostrino la regolarità formale della documentazione e l’effettività dei costi sostenuti per gli investimenti in R&S.
Tuttavia, va precisato che le imprese tenute al bilancio certificato sono comunque tenute alla predisposizione dei documenti contabili idonei ad evidenziare la spettanza del credito d’imposta e tale certificazione deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e certificata entro la data di approvazione del bilancio. Nel caso di società di capitali e di altri soggetti tenuti all’approvazione del bilancio di esercizio, la certificazione deve essere emessa dal revisore entro il termine, mentre per i soggetti non tenuti all’approvazione del bilancio di esercizio, la stessa deve essere emessa entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
L’incarico di esprimere un giudizio da parte del revisore è da considerarsi un incarico separato rispetto alla revisione contabile del bilancio conferito ai sensi del D. Lgs. 39/2010; infatti alcune procedure soggette a verifica potrebbero risultare più estese rispetto a quelle che egli svolge nell’ambito della revisione legale. Per alcune tipologie di costi come quelli del personale o costi di ammortamento, potrebbe sorgere la necessità, da parte del revisore, di controllare anche i dati contabili al di fuori dei costi oggetto di verifica come, ad esempio, il report di controllo di gestione interna. Infine, va precisato che la relazione della società di revisione sul prospetto delle spese sostenute per attività di R&S è caratterizzata dal destinatario poiché indirizzata al Consiglio di Amministrazione, dal giudizio di conformità ai criteri descritti nelle note esplicative redatte dagli amministratori, dal paragrafo di richiamo dell’informativa per i criteri di redazione utilizzati, dal paragrafo intitolato “altri aspetti” dove viene precisato che l’incarico ha riguardato la verifica delle effettive spese sostenute, concludendo con i paragrafi destinati alla responsabilità degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.