Una delle finalità della revisione del bilancio è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nei confronti del bilancio stesso.
Per far ciò il Revisore Legale, adempiendo al proprio dovere e applicando i principi di revisione, provvederà all’emissione di un giudizio, sempre con il dovuto scetticismo professionale, in merito al quale dirà se il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi e in conformità al quadro normativo riguardante l’informazione patrimoniale, economica e finanziaria della società sottoposta a revisione così da garantire ai terzi una rappresentazione trasparente, veritiera e corretta delle risultanze contabili.
Tale giudizio (audit opinion), sebbene fondato sull’autonomo e libero giudizio professionale del Revisore Legale, deve essere obbligatoriamente formalizzato attraverso gli schemi previsti dai principi di revisione legale internazionali (ISA).
In base ai predetti principi, il Revisore Legale può esprimere
i seguenti giudizi:
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giudizio “senza modifica”, o giudizio positivo, ISA nr. 700 (“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”);
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giudizio “con modifica”, ISA nr. 705 (“Modifiche al giudizio nella relazione del Revisore indipendente”), suddividibile nelle seguenti tre tipologie:
- “giudizio con rilievi”,
- “giudizio negativo”,
- “dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio”.
Un
giudizio positivo sul bilancio (“giudizio senza modifica”) sarà espresso quando, sulla scorta delle evidenze probatorie acquisite e in esito alle attività svolte, il Revisore Legale giungerà alla conclusione che il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi secondo la normativa applicabile sull’informazione finanziaria e che, pertanto, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della società per l’esercizio in esame.
È necessario sottolineare che un
giudizio positivo sul bilancio non equivale al rilascio di una certificazione
di assoluta correttezza dello stesso ovvero non “
certifica” un livello
di accuratezza ed affidabilità ineccepibile (cosa, peraltro, che sarebbe impossibile salvo nel caso in cui si chiedesse al Revisore di esaminare ogni singolo fatto di gestione, tutti i documenti contabili e amministrativi, rifare tutte le stime e i calcoli, riesaminare ogni operazione e rifare, egli stesso, il bilancio).
Infatti, come indicato nello schema standard previsto dal principio (ISA 700) per la relazione di revisione, gli obiettivi del lavoro di revisione sono:
l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l’emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un
livello elevato di sicurezza ma che, tuttavia, non fornisce la garanzia che la revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), individui
sempre un eventuale errore significativo, qualora esistente.
In conclusione, un
giudizio positivo sul bilancio equivale solo ad affermare che il Revisore Legale, tenendo conto di una corretta applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), ha raggiunto un
elevato livello di sicurezza che il bilancio, nel suo complesso, non contenga errori significativi.