20 aprile 2022

Gli elementi probativi: le check list di Assirevi

Autore: Gianluca Ponzo
Secondo l’ISA ITALIA 230,1 la documentazione probativa a supporto dell’attività di revisione legale deve fornire evidenza che il giudizio professionale sul bilancio d’esercizio sia supportato da elementi probativi chiari, sufficienti ed appropriati e che il lavoro di revisione sia stato pianificato e svolto in conformità ai principi di revisione, alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Infatti, il revisore analizzando il bilancio d’esercizio deve verificare con le procedure di conformità (ovvero sui cicli aziendali per calmierare il rischio di controllo) e con le procedure di validità (ossia sulle singole poste contabili e transazioni) che le asserzioni (esplicite e non effettuate dalla Direzione aziendale) siano conformi al quadro normativo italiano. Il revisore deve documentare il lavoro svolto nelle proprie carte di lavoro.

Inoltre, il principio di revisione ISA ITALIA 5002, individua gli obiettivi e le procedure di revisione appropriate ai fini dell’acquisizione degli elementi probativi, disciplinandone la pertinenza e l’attendibilità delle informazioni.

Per completezza occorre altresì ricordare che anche i principi di revisione ISA ITALIA 5013 e ISA ITALIA 5054 enfatizzano la rilevanza degli elementi acquisiti su specifiche poste contabili e sulle conferme esterne.

Ciò premesso, il revisore deve verificare ciascuna area di bilancio con delle tecniche specifiche che tuttavia non sono contenute né all’interno dei principi di revisione ISA né all’interno di documenti “ufficiali” che disciplinano la tecnica di revisione.

Tuttavia, come ogni anno Assirevi, nel proprio sito ha pubblicato quattro check list di controllo che rappresentano un utile strumento ai fini dell’analisi della conformità dell’informativa di bilancio con le norme ed i principi contabili e dell’analisi della corretta applicazione dei criteri e metodi di valutazione delle voci di bilancio, sulla base del giudizio professionale del revisore.

In particolare, le liste oggetto di pubblicazione5 sono quelle relative a:
  • informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE)
  • informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità;
  • principi di redazione del bilancio d’esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice civile;
  • principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
La forma, il contenuto e l’ampiezza delle check-list in concreto utilizzate nell’ambito della revisione dipendono da vari fattori la cui valutazione compete al soggetto incaricato della revisione. In particolare, si rende necessario prendere in esame la dimensione aziendale, la natura dell’attività di impresa, il rischio di revisione (di errori residui), la significatività delle varie poste di bilancio e, soprattutto, lo scetticismo professionale utilizzato per individuare in quale area di bilancio possono essere presenti errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali.

Nel concreto, le sopracitate liste di controllo Assirevi forniscono un utile strumento a supporto dell’attività di revisione legale, soprattutto nella revisione di società di medio grande dimensione, poiché si individuano, per ogni area aziendale, le attività da svolgere sui bilanci d’esercizio e consolidati in chiusura dal 31.12.2021. Ogni area di bilancio include le attività (poste a forma di quesiti) che il revisore deve verificare per le poste ritenute significative e oggetto di controllo, indicando altresì la normativa di riferimento (codice civile, OIC e leggi specifiche).

Occorre tuttavia precisare che la predisposizione delle check list non è da considerarsi come attività esaustiva al processo di revisione che, come indicato, dovrà essere corredato da elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto della risposta ai differenti quesiti (sulla base delle differenti transazioni, delle aree di rischio, dello scetticismo professionale e delle specificità dell’azienda).
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1La documentazione della revisione contabile (aggiornamento 2020)
2Elementi probativi
3Elementi probativi – considerazioni specifiche su determinate voci
4Conferme esterne
5http://www.assirevi.com/checklist/
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