L'obiettivo del Revisore Legale è quello di valutare:
-
l'effetto degli errori identificati sullo svolgimento della revisione contabile;
-
l'effetto degli errori non corretti, ove presenti, sul bilancio.
Una volta completate le procedure di risposta ai rischi di revisione identificati e valutati per la formazione del proprio giudizio sul bilancio, il Revisore Legale deve concludere se sia stata acquisita una
ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga
errori significativi.
La valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile è trattata
dall’ISA 450. Tale principio approfondisce le modalità secondo cui il Revisore Legale, identificati gli errori, dovrà integrare la propria relazione con le opportune valutazioni. A tal proposito giova ricordare che
l’ISA 450 fa parte del gruppo dei 22 ISA che sono stati aggiornati il 5 agosto 2020 da INRL, CNDCEC e Assirevi con la collaborazione di Consob e MEF e che sono applicabili per la revisione dei bilanci 2020.
È inoltre opportuno sottolineare che il predetto principio, unitamente ai principi ISA 320 e ISA 700, aiuta il Revisore Legale a limitare la possibilità di commettere errori nel processo di revisione contabile.
Per
“errore” s’intende la differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.
Il Revisore, normalmente, definisce
un importo al di sotto del quale gli errori sono da considerare trascurabili e non necessitano nemmeno di essere cumulati in quanto ci si attende che tali importi non possano avere effetto significativo sul bilancio.
Gli errori possono essere originati da:
- comportamenti o eventi non intenzionali;
- frodi.
I comportamenti o eventi non intenzionali possono derivare:
- da una mancata accuratezza nella raccolta o nell'elaborazione dei dati sulla base dei quali viene redatto il bilancio;
-
dall'omissione di un importo o di informativa di bilancio;
- da una errata stima contabile originata dalla mancata rilevazione o dal chiaro fraintendimento dei fatti;
- da valutazioni della direzione sulle stime contabili considerate irragionevoli;
- dalla scelta e dall'applicazione di principi contabili considerati inappropriati.
Per quanto riguarda gli errori per frodi si può tranquillamente far riferimento a quanto indicato nel
principio ISA 240, in particolare:
- falsa informativa finanziaria che include errori intenzionali, inclusa l’omissione in bilancio di importi o di adeguata informativa, al fine di trarre in inganno gli utilizzatori del bilancio stesso;
- manipolazioni, falsificazioni o alterazioni di registrazioni contabili oltre a fuorvianti rappresentazioni oppure omissioni intenzionali nella redazione del bilancio;
- applicazioni intenzionalmente errata dei principi contabili;
- appropriazione indebita di assets: ovvero distrazione di incassi, furto di beni materiali, pagamenti per beni/servizi non ricevuti accompagnati da registrazioni contabili e altra documentazione fuorviante per dissimulare che i beni sono stati distratti.
In conclusione, la specifica attività di revisione contabile si svilupperà attraverso un appropriato processo di verifica del sistema contabile dell’impresa per poter individuare gli errori significativi che possono compromettere l’informativa destinata al mercato, in particolare, nella redazione del bilancio.
Tale processo si sintetizza nella relazione che il Revisore Legale dovrà allegare al bilancio d’esercizio nella quale dovrà anche esprimere una valutazione degli errori identificati nel corso della propria attività.