L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 02 marzo 2022, ha pubblicato in consultazione la bozza del Documento Interpretativo n. 10, “Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” - che influenzerà logicamente i bilanci in chiusura al 31.12.2021. Pertanto, il revisore legale dovrà necessariamente tenere in considerazione tale Documento per le attività di verifica sui bilanci chiusi a partire dal 31.12.2021.
In particolare, il documento si pone l’obiettivo di disciplinare gli effetti contabili delle norme introdotte dall’articolo 1 della
Legge 30 dicembre 2021 n. 234 commi 622, 623 e 624, che di fatto modifica l’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, prevedendo la deduzione fiscale in 50 anni degli ammortamenti riferibili ai maggiori valori attribuiti agli avviamenti e i marchi rivalutati nel corso del 2020.
La normativa prevede tuttavia, in alternativa alla deduzione fiscale in 50 anni (permanendo gli ammortamenti civilistici differenti), le seguenti possibilità:
- mantenere l’ammortamento fiscale in 18 anni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva integrativa determinata ai sensi dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva già versata in applicazione della Legge di rivalutazione 2020. In tal caso, l’iscrizione del debito per l’imposta integrativa ridurrà la riserva di rivalutazione (senza quindi essere rilevata a conto economico).
- revocare la scelta dell’affrancamento fiscale (e quindi mantenimento della rivalutazione ai soli fini civilistici) richiedendo il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata. In questa fattispecie la società, per i bilanci in chiusura al 31.12.2021, dovrà iscrivere:
- oltre al credito tributario sull’imposta sostitutiva già versata, in contropartita la riserva di rivalutazione stanziata a patrimonio netto;
- un fondo imposte differite per la differenza tra il valore contabile del bene immateriale e il valore riconosciuto fiscalmente, con contropartita la riserva di rivalutazione stanziata a patrimonio netto. Viceversa, la riduzione del fondo imposte differite dovuto all’ammortamento del bene immateriale è rilevato a Conto Economico.
Si precisa che la presenza di un’aliquota civilistica differente da quella fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili tra i valori contabili delle immobilizzazioni immateriali e i valori riconosciuti fiscalmente. Tali differenze temporanee deducibili si generano lungo la durata della vita utile per via della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale generando pertanto imposte differite attive.
Il revisore incaricato della certificazione dei bilanci in corso dovrà effettuare la procedura di “riesecuzione” dell’attività della società in quanto si tratta di una attività non routinaria e quindi soggetta a maggior rischio di errore intrinseco. Il rischio di controllo è normalmente calmierato dal fatto che le scritture di riallineamento o di revoca della rivalutazione fiscale sono effettuate dal consulente fiscale. Tuttavia, avendo la rivalutazione effetti nell’esercizio in corso e negli esercizi successivi, il revisore deve porre molta attenzione sia sui calcoli effettuati sia sul riversamento degli stessi nelle scritture contabili aziendali.
In attesa dei nuovi standard di Assirevi sulla relazione del revisore sui bilanci in chiusura 2021 dove presumibilmente verrà trattata anche tale fattispecie, si consiglia ai revisori che dovranno depositare la propria relazione di revisione presso la sede legale della società, al fine dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea (articolo 2429 del codice civile), di emettere un richiamo d’informativa ai sensi del principio di revisione ISA Italia 706 (a prescindere dalla tipologia di giudizio espresso) per tutte e tre le casistiche sopradescritte.
In tale ottica, i richiami d’informativa consentono al revisore di sottolineare agli utilizzatori del bilancio aspetti che, sebbene propriamente presentati o oggetto di appropriata informativa di bilancio, rivestono una importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori, a condizione che il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito al fatto che tale aspetto non sia errato nel bilancio. Inoltre, il richiamo d’informativa deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio stesso. È necessario, infine, ricordare che, un richiamo d’informativa non sostituisce l’espressione, da parte del revisore, di un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o la dichiarazione di impossibilità nell’esprimere un giudizio.
Per completezza d’informativa si ricorda che le Società sono tenute a fornire in nota integrativa l’informativa prevista e gli effetti sul bilancio ai sensi dell’OIC 25 in caso di ammortamento fiscale in 50 anni oppure ai sensi dell’art. 2427 nr. 1 nelle altre 2 fattispecie. Il revisore, nell’ambito del giudizio professionale valuterà altresì che l’informativa aziendale sia rappresentativa degli eventi aziendali secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.