Nel Terzo Settore, il perimetro degli Enti soggetti al controllo interno è definito da una serie di normative specifiche. Queste normative, come l'articolo 4 del D.lgs. 117/2017, l'articolo 31 dello stesso decreto e l'articolo 10, comma 5, del D.lgs. 112/2017, delineano chiaramente quali enti rientrano in questa categoria.
Tra gli enti che rientrano nella definizione di Terzo Settore troviamo fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, associazioni di volontariato (OdV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti di carattere privato che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Questi enti sono iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore e includono anche le imprese sociali, come le cooperative sociali, che sono definite dall'articolo 1, comma 4, del D.lgs. 112/2017.
Per quanto riguarda i criteri di nomina dell'organo di controllo, è importante notare che ci sono differenze tra fondazioni, associazioni, imprese sociali e cooperative sociali.
Iniziamo con le fondazioni. In questo caso, l'organo di controllo deve essere sempre nominato, anche se è composto da un solo membro.
Per quanto riguarda associazioni e altre categorie di enti del Terzo Settore, ad eccezione delle fondazioni, delle imprese sociali e delle cooperative sociali, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando sono costituiti patrimoni destinati a uno scopo secondo l'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017. Inoltre, l'obbligo si applica se vengono superati per due esercizi consecutivi i limiti finanziari stabiliti, tra cui il totale dell'attivo, i ricavi e il numero di dipendenti.
L'organo di controllo degli enti del Terzo Settore ha diverse responsabilità. Deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e garantire l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Inoltre, deve monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, comprese le attività di interesse generale, le attività diverse, l'attività di raccolta fondi e il divieto dell'indiretta distribuzione di utili.
Gli organi di controllo hanno anche il potere di ispezione e controllo in qualsiasi momento e possono richiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e su specifici affari.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti definite dall'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di un organo di controllo collegiale, almeno uno dei membri deve possedere tali requisiti. L'organo di controllo può anche svolgere la revisione legale dei conti, ma solo se vengono superati i limiti finanziari stabiliti dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017. In questo caso, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Passando alle imprese sociali, queste hanno sempre l'obbligo di nominare uno o più sindaci che soddisfano specifici requisiti. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione. Devono anche monitorare l'osservanza delle finalità sociali, inclusi diversi aspetti come le attività di interesse generale, l'assenza di scopo di lucro oggettivo, la struttura proprietaria e la partecipazione dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.
Anche i sindaci hanno il potere di ispezione e controllo e possono richiedere informazioni agli amministratori, compresi i gruppi di imprese sociali.
Per le cooperative sociali, le norme sono un po' diverse. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria in alcune situazioni specifiche, come quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi o quando controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Inoltre, l'obbligo sussiste se la cooperativa supera per due esercizi consecutivi determinati limiti finanziari.
L'organo di controllo o il revisore cessa di essere obbligatorio quando, per tre esercizi consecutivi, non vengono superati questi limiti.
In generale, gli organi di controllo nei vari enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la corretta gestione e l'osservanza delle finalità sociali, contribuendo così al benessere della comunità e al perseguimento di obiettivi di utilità sociale.