7 ottobre 2020

I compiti dell'organo di controllo in caso di omesso pagamento dei debiti fiscali

Autore: Alfonso Sica
L'attività di verifica dell'organo di controllo prevede che venga riscontrato, tra l'altro, il rispetto degli adempimenti fiscali posti a carico della società. Infatti, esso è onerato di verificare se la società abbia adempiuto al versamento delle imposte e dei contributi. Da tale controllo potrebbe emergere, in base alla condotta assunta dall'ente, il seguente risultato:
  • l'esatto adempimento dei versamenti relativi ad imposte e contributi;
  • talune tardività nell'adempimento dei versamenti di imposte e contributi;
  • l'omesso versamento di imposte e contributi.

Le attività dell'organo di controllo - Nell'ipotesi in cui l'organo di controllo rilevasse, nel corso delle verifiche, le condotte dianzi evidenziate, dovrà porre in essere taluni adempimenti al fine di evitare possibili coinvolgimenti in responsabilità sia civili che penali. Al termine degli accertamenti, appurato che le violazioni commesse siano di scarsa rilevanza ed annotati i relativi risultati nel libro dei verbali, l’organo potrebbe:
  • richiedere agli amministratori di procedere al versamento di quanto omesso mediante l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso;
  • richiedere agli amministratori di sanare, se non ancora fatto, le tardività riscontrate mediante l'utilizzo del ravvedimento operoso;
  • portare a conoscenza dell'assemblea dei soci tali inadempienze indicandole in dettaglio nella relazione al bilancio.

Violazioni di rilevante entità - Qualora dall'ispezione effettuata, l'organo di controllo dovesse rilevare violazioni sostanzialmente significative commesse dagli amministratori, potrebbe richiedere un intervento ad horas dell'assemblea dei soci, mediante:
  • richiesta di convocazione all'organo amministrativo;
  • convocazione diretta, ai sensi del articolo 2406 del c.c., previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, se esistente.

Esso, in tali circostanze, a maggioranza, potrebbe sollevare una responsabilità nei confronti degli amministratori al fine di evitare il coinvolgimento, in via solidale, con gli stessi. Senza trascurare di considerare, inoltre, che tali comportamenti dell'organo amministrativo, integrando le gravi irregolarità di cui all'articolo 2409 del c.c., legittimano l'organo di controllo a denunciare i fatti direttamente al tribunale, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti idonei ad incidere in modo risolutivo sulla fattispecie riscontrata.

Soluzioni estreme - Occorre, infine, considerare che nel caso in cui le soluzioni dianzi evidenziate non dovessero trovare, per qualsiasi motivo, una pratica applicazione al caso oggetto di contestazione, l'organo di controllo potrebbe considerare l'eventualità di rassegnare le dimissioni dalla carica. Tale estrema soluzione, non ritenuta sufficiente per evitare successivi eventuali coinvolgimenti in tema di responsabilità, andrebbe valutata con estrema attenzione, cercando, invece, di indurre l'organo amministrativo ad adottare i provvedimenti necessari per la rimozione delle criticità riscontrate. A tal fine potrebbe essere utile rimettere una comunicazione all'organo amministrativo, nella quale viene evidenziato che le dimissioni appaiono conseguenti alla completa inefficacia di tutte le segnalazioni e le proposte poste in essere. A fronte di irregolarità particolarmente gravi, inoltre, si è sottolineata l'opportunità di comunicare le dimissioni non soltanto all'organo amministrativo, ma anche al Tribunale, considerando questo modo di procedere una legittima estensione dei poteri di denuncia ad esso riconosciuti, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2409 c.c.

Conclusioni- In estrema sintesi, c'è da considerare che l'organo di controllo non risponde per il fatto in sé che gli amministratori abbiano causato un danno alla società, ma solo in quanto abbia violato un obbligo inerente alla sua funzione, omettendo di vigilare sull’amministrazione della società con la diligenza richiesta, di denunciare le irregolarità riscontrate o di assumere le necessarie iniziative in sostituzione dell'organo amministrativo. Il tutto, a condizione che se non avessero posto in essere tale comportamento, il danno non si sarebbe verificato. Consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci comporti «che, mentre su chi promuove l’azione grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti». Altra giurisprudenza di legittimità, ritiene, che l’accertamento del nesso causale è «indispensabile per l’affermazione della responsabilità dei sindaci in relazione ai danni subiti dalla società come effetto del loro illegittimo comportamento omissivo». Compete, dunque, alla parte attiva fornire la dimostrazione del fatto che il diligente adempimento da parte dell'organo di controllo avrebbe consentito di evitare il danno. Tuttavia, una tale dimostrazione, in pratica, non è agevolmente percorribile in quanto richiede che venga fornito un giudizio probabilistico sul potenziale risultato relativo ad atti e comportamenti che non sono stati mai posti in essere.
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