Il revisore deve distinguere i richiami d’informativa dall’espressione di un giudizio con rilievi o di un giudizio negativo. Infatti, i richiami d’informativa, secondo il principio di revisione Isa Italia 705, consentono al revisore di richiamare l’attenzione, attraverso la relazione di revisione, degli utilizzatori su uno o più aspetti:
- presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori;
- diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, ma rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori del bilancio.
Il revisore, sulla base degli elementi probativi acquisiti e sulla base del proprio giudizio professionale, anche se ritiene che il bilancio
non presenta errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali, può comunque richiamare l’attenzione degli utilizzatori attraverso una chiara ed ulteriore comunicazione nella relazione di revisione, su:
- un aspetto che, sebbene appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori;
- qualsiasi altro aspetto che sia rilevante ai fini della comprensione del bilancio stesso.
In tali casi, il revisore indicherà nella relazione un giudizio positivo con richiami d’informativa. I richiami devono essere indicati in due apposite sezioni della relazione:
- richiami d’informativa: in questa fattispecie occorre precisare che devono essere presenti due condizioni necessarie ed indispensabili:
- deve riferirsi unicamente a informazioni oggetto di informativa nel bilancio;
- all’interno della relazione di revisione occorre esplicitare che il giudizio del revisore non è espresso con modifica in relazione all’aspetto evidenziato;
- altri aspetti: in questa sezione sono previste tre casistiche:
- bilancio dell’esercizio precedente sottoposto a revisione legale da un altro organo di controllo;
- bilancio dell’esercizio precedente non sottoposto a revisione legale e quindi non è possibile estendere il giudizio di revisione sul bilancio dell’esercizio precedente;
- rinuncia ai termini da parte dell’organo di controllo ai sensi all’art. 2429, 1° comma, del Codice Civile e/o dei soci ai sensi del dall’art. 2429/2478-bis del Codice Civile.
È importante sottolineare che un richiamo d’informativa nella relazione di revisione non influisce sul giudizio del revisore e, soprattutto,
non sostituisce:
- un giudizio con rilievi o negativo qualora il revisore voglia sottolineare il fatto che:
- il bilancio contenga delle deviazioni da principi contabili OIC, Codice civile, leggi e norme specifiche (e quindi inficiato da errori non corretti);
- vi siano state delle limitazioni nelle procedure di revisione;
- l'informativa in bilancio che la direzione è tenuta a predisporre in base al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, o che sia altrimenti necessaria per conseguire una corretta presentazione;
- l’espressione di un giudizio, quando esiste un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento (continuità aziendale), ai sensi dell’Isa Italia 570.
Nella relazione dei revisori sui bilanci in chiusura al 31.12.2021, anche secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell’aggiornamento annuale sulla relazione di vigilanza e sull’attività di controllo contabile dei bilanci d’esercizio in chiusura al 31 dicembre 2021, occorre sottolineare alcuni aspetti caratterizzanti il bilancio revisionato.
Tuttavia, è bene precisare che il revisore non deve eccedere nell’uso dei richiami di informativa, da utilizzarsi solo nei casi strettamente necessari.