13 ottobre 2021

Il Conto Economico nella Revisione Legale

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
Oltre alla revisione legale dello Stato Patrimoniale deve essere assoggettato a Revisione Legale anche il Conto Economico. Esistono almeno due differenti approcci per le verifiche da effettuare sul conto economico.

Un primo approccio è quello che vede il conto economico prospettato con le stesse modalità dello stato patrimoniale.

In questo caso, il conto economico merita una attenta analisi delle singole voci che lo compongono. Quindi si applicheranno le identiche metodologie applicate per la verifica dello stato patrimoniale, tenendo presente che i dati del conto economico sono, normalmente, più significativi rispetto a quelli dello stato patrimoniale e di conseguenza le verifiche da effettuare saranno più ampie rispetto a quelle effettuate sullo stato patrimoniale (a titolo di esempio si potrà portare la differenza di approccio che esiste tra la verifica del valore di fatturato e quello del valore dei crediti verso clienti).

Il secondo approccio, invece, vede il conto economico come la differenza tra due stati patrimoniali. In questo caso ne consegue che, se le verifiche sui saldi patrimoniali di apertura e di chiusura hanno dato esito positivo, anche la voce di conto economico dovrebbe essere corretta (per riportare lo stesso esempio precedente: se i crediti verso clienti sono esatti, sia all’inizio che alla fine dell’esercizio, conseguentemente dovrebbe essere corretto anche il valore del fatturato).

In questo secondo approccio, il revisore legale limiterà le verifiche solo a quelle voci che, per le loro caratteristiche, destano maggiori preoccupazioni. In particolare, le maggiori preoccupazioni, non saranno quelle relative alle asserzioni di bilancio, bensì i rischi di alterazioni dello stesso e, quindi, i potenziali rischi di frode (giusto per portare un esempio: se nel corso dell’esercizio si dovesse pagare una tangente, contabilmente non avrebbe nessun riflesso nello stato patrimoniale e magari una corretta rilevazione del relativo costo, ma l’operazione in sé non avrà certo i dovuti profili per essere riportata nella contabilità, indipendentemente degli altri riflessi di natura legale).

Certamente, pur nella piena consapevolezza che nella pratica vengono applicati entrambi i predetti approcci, non è questa la sede dove si potrà indicare quale sia l’approccio ritenuto più “esatto”.

Tuttavia, considerato che ci si riferisce allo svolgimento di incarichi su piccole e medie imprese, è opportuno soffermarsi sulla validità dell’approccio che individua il conto economico come differenza tra due stati patrimoniali. Vi è anche da dire che tale tesi ha anche una solida base ragionieristica. Infatti, se la contabilità è tenuta in maniera corretta e secondo le regole della partita doppia, non vi è dubbio che tale affermazione sia assolutamente fondata.

Bisognerà inoltre tenere presente che, se la governance dovesse pensare di procedere ad alterazioni del bilancio, il riflesso di tali alterazioni sarebbe, nella quasi totalità dei casi, una scrittura che toccherebbe almeno una voce dello stato patrimoniale e del conto economico.
Ciò detto è evidente quanto sia importante, per il revisore legale, una adeguata pianificazione delle procedure di revisione relativamente alle risposte ai rischi individuati sullo stato patrimoniale, in quanto questi avranno certamente un immediato riflesso anche sulle risultanze del conto economico.

Si può comunque affermare che, qualunque sia l’approccio preso in considerazione per la verifica del conto economico, lo stesso va sempre coadiuvato da un’attenta percezione dei potenziali rischi di frode, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente il risultato della revisione legale. Entrambi gli approcci, purché ben coadiuvati da una attenta pianificazione per l’individuazione dei potenziali rischi di frode, limitano comunque di molto le indagini dirette su diversi conti del conto economico.

Concludiamo dicendo che la scelta del tipo di approccio la decide il singolo revisore legale secondo le risultanze delle indagini effettuate durante la propria pianificazione della revisione legale.

Il revisore legale, quanto più eseguirà verifiche ed indagine sulla natura dei costi e dei ricavi (esempio tipico sono le verifiche per il rischio di frode), tanto più dovrà far uso dello scetticismo professionale e della propria esperienza per selezionare i conti e le operazioni da esaminare.
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