L’OIC nella bozza in consultazione (fino al 18 marzo 2022) del
nuovo OIC 17 prospetta talune modifiche al principio contabile che disciplina i bilanci consolidati atte a recepire le specifiche di verifica dell’esonero dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato e
l’informativa sulle partecipate in coerenza con la Direttiva Europea 34/2012.
Si ricorda che, la riferita Direttiva oltre a perimetrare la nozione di controllo specifica i casi di esonero dell’obbligo di redigere il bilancio consolidato in funzione di determinati limiti dimensionali che prescindono dalla sede legale delle controllate, prevedendo le modalità di verifica attraverso calcoli che:
- simulano il consolidamento e provano il superamento dei limiti;
- raggruppano i bilanci delle società controllate e appurano il superamento dei limi dimensionali incrementati al 20%.
Sotto tale profilo la normativa nazionale si era limitata ad indicare che la verifica del presupposto di consolidamento doveva eseguirsi considerando il bilancio della controllante unitamente alle imprese controllate senza ulteriori precisazioni. Tale disposizione è stata integrata dal legislatore con il comma 3 b) dell’art. 24 della
L. n. 238/2021 che ha modificato l’art. 27 del d. lgs. n. 127/91 inserendo:
- 1) al comma 1, dopo le parole: “non abbiano superato”, “su base consolidata”;
- 2) dopo il comma 1, l’1-bis “La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento”.
L’OIC 17, nella bozza in consultazione integra dette modifiche che interessano il paragrafo 26 della sezione dedicata al
consolidamento.
Il nuovo OIC 17: aspetti definitori del consolidamento e la verifica dell’esonero - Si ricorda che, il principio contabile OIC 17 si rivolge ai gruppi di aziende di grandi dimensioni, le quali hanno l'obbligo di rappresentare i singoli bilanci delle partecipanti in forma unitaria, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 127/91, creando cioè un bilancio consolidato. Sotto il profilo contabile si definisce consolidato il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un’unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
Fermo restando le nozioni di controllo “diretto” ed “indiretto” e le “tecniche di consolidamento” della prima parte del principio, il documento intende integrare a partire dal novellato articolo 27, D. Lgs. 127/91 alcuni aspetti definitori, che a parere di chi scrive producono l’effetto di semplificare la verifica del presupposto di esonero già a partire dalla lettura del novellato paragrafo 26. In particolare, accanto all’appurato termine dimensionale per il quale non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- a) 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- b) 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
il principio precisa che:
- il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è determinato su base consolidata e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.
- la verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
L’informativa sulle partecipate secondo la Direttiva - L’altro punto recepito dal nuovo OIC 17 riguarda le regole per la stesura dell’informativa in nota integrativa. Si ricorda che la Direttiva Europea sopra riferita prevede che vengano rese informazioni relativamente: al capitale, alle riserve ed al risultato di conto economico delle società non consolidate né valutate secondo il metodo proporzionale, né valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto e che redigono un bilancio.
Al riguardo, la norma nazionale non prevedeva tali indicazioni di dettaglio. In generale l’art. 39 del d.lgs. 127/91, richiedeva per tutte le partecipate l’indicazione del solo capitale. L’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recependo le indicazioni della Direttiva con il comma 3 c) ha modificato l’art. 39 del d.lgs. 127/91, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-bis.
Di conseguenza, l’OIC 17
integra il paragrafo 132 prevedendo l’obbligo di indicare
nell’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate (comma 2, lettera d) dell’articolo 38,) siano indicate per ciascuna impresa, l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Tali informazioni possono essere omesse quando l’impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.