Il principio di competenza economica ed il principio di cassa, sono dei principi contabili. Il principio della competenza economica si basa sulla correlazione tra costi e ricavi e serve per calcolare un preciso risultato economico che si riferisce ad un determinato periodo di tempo considerando solo costi e ricavi. In parole povere “la competenza” non prende in considerazione quello che potrà essere, né quello che è già avvenuto.
Non prende quindi in considerazione la cd manifestazione finanziaria. Infatti, il bilancio aziendale dovrà rispettare il principio di competenza economica sul quale si basa il calcolo annuale delle imposte da pagare. Coloro i quali non sono obbligati, per il calcolo delle loro imposte, seguiranno il principio di cassa (ad esempio i professionisti).
Quando si parla di principio di competenza economica ci si riferisce a ricavi ottenuti dallo scambio o dalla produzione iniziati e terminati nell’esercizio. Allo stesso modo si considerano di competenza quei costi sostenuti nell’esercizio stesso.
Tre regole utili per capire come e quando applicare il principio di competenza economica all’interno del bilancio.
La prima delle tre regole del principio di competenza economica sostiene che: “non si possono imputare al conto economico costi o ricavi per i quali non siano stati conseguiti i relativi ricavi o sostenuti i correlativi costi”.
Per meglio dire, se non c’è stata una manifestazione economica, totale o parziale del ricavo/costo, l’elemento non può finire nel conto economico. Al contrario, quando un ricavo/costo dell’anno successivo ha invece manifestazione economica, quindi effetto nell’anno in corso, deve allora essere evidenziato in bilancio. Questa operazione sarà resa possibile tramite:
- le rimanenze finali;
- gli ammortamenti;
- i riscontri.
Le rimanenze sono beni destinati alla vendita, o impiegati per la produzione degli articoli da rivendere, ma che rimangono in giacenza in magazzino al momento della chiusura dell’esercizio annuale. Gli ammortamenti invece sono scritture di assestamento, vale a dire voci inserite nel conto economico solo alla chiusura dell’esercizio. Queste voci riguardano i beni durevoli, anche immateriali, dell’azienda.
Infine, i riscontri sono delle voci contabili che hanno il compito di rettificare costi e ricavi la cui competenza cade a “cavallo” di due annualità.
Per la seconda regola è opportuno riportare la seguente citazione: “si rinviano costi già sostenuti o ricavi già conseguiti al risultato economico dell’esercizio successivo, in quanto sia attendibile che, nel futuro esercizio, debbano essere conseguiti o sostenuti i correlativi costi o ricavi”.
Ciò vorrà dire che le rettifiche effettuate nell’anno in corso, diventeranno costi e/o ricavi per l’esercizio successivo.
La terza delle regole riguardante il principio di competenza economica è quella che impone di imputare al conto economico costi e/o ricavi che durante l’esercizio, non si sono manifestati finanziariamente, qualora i correlativi ricavi e/o costi siano già stati sostenuti e/o conseguiti.
Per dirla con la giusta definizione, sono ricavi e/o costi che pur non essendo stati ancora incassati o pagati, hanno già avuto la loro manifestazione economica nel corso dell’esercizio (ad esempio ratei ed accantonamenti).
In conclusione, è opportuno evidenziare che tutti i bilanci seguono il principio della competenza economica, almeno quelli previsti dal Codice civile. Le società di persone e quelle di capitali sono obbligate a farlo. I liberi professionisti e le ditte individuali in contabilità semplificata non sono obbligati ad applicarlo, visto che possono invece seguire il principio di cassa.