Nell’ambito della revisione legale diverse sono le responsabilità in capo al soggetto incaricato per lo svolgimento del ruolo di revisore e tra queste risulta essere fondamentale la responsabilità per la valutazione degli errori di revisione e il conseguente effetto sui bilanci esaminati.
Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 450 tratta, infatti, della responsabilità del revisore di valutare l’effetto degli errori identificati e le conseguenze di essi, se non corretti, sul bilancio; tale principio deve essere letto congiuntamente al principio di revisione ISA Italia n. 200 per quanto riguarda la definizione degli obiettivi generali del revisore.
Per errore il revisore deve intendere una differenza tra l’importo di una voce iscritta in bilancio o la sua classificazione e l’importo e la presentazione richiesti e previsti per tale voce in conformità al quadro normativo di riferimento.
Possono provocare errori sia eventi non intenzionali sia comportamenti intenzionati o frodi ed essi si dividono in errori oggettivi rilevati in maniera puntuale dal revisore nel corso delle verifiche e sui quali non sussistono dubbi, errori stimati in maniera soggettiva dal soggetto incaricato durante lo svolgimento della revisione, e infine, errori proiettati sulla popolazione in caso di analisi campionarie e rappresentano la migliore stima da parte del revisore.
Nell’esprimere il giudizio il revisore dovrà tener conto, quindi, della correttezza e della conformità di tutti gli aspetti significativi compresi gli errori o le rettifiche di importi e classificazioni affinché il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.
Rientrano invece nella sezione di errori non corretti tutti quelli che il revisore ha complessivamente identificato nello svolgimento del suo ruolo e che non sono stati corretti. Il revisore deve stabilire se tali errori non corretti siano significativi singolarmente o nel loro complesso considerando la natura e l’entità degli errori e analizzando nel dettaglio le circostanze in cui si sono verificati.
La comunicazione di tali errori non corretti insieme ai relativi effetti che essi possono avere nella relazione di revisione deve rivolgersi ai responsabili delle attività di governance e il revisore deve identificare singolarmente ciascun errore e, ove lo prevede, la correzione di essi.
Qualora successivamente all’identificazione di errori venisse rilevata la possibilità di esistenza di altri errori che potrebbero essere significativi ai fini del lavoro di revisione e del giudizio finale, il revisore deve riesaminare non solo la strategia generale di revisione ma soprattutto il piano di revisione. Potrebbe anche accadere che, su richiesta di quest’ultimo, la direzione esamini saldi contabili, operazioni particolari e corregga gli errori individuati; se il revisore si dovesse trovare in questa circostanza egli dovrà stabilire ulteriori procedure di revisione per stabilire se permangono errori in bilancio.
Se la direzione dovesse opporsi alla correzione di alcuni errori comunicati dal revisore in maniera tempestiva, egli dovrebbe non solo esaminare le motivazioni di tale opposizione da parte della direzione ma valutare anche se il bilancio nel suo complesso contenga altri errori significativi.
Il revisore deve inoltre richiedere alla direzione e ai responsabili di governance un’attestazione scritta nella quale dichiarano che gli effetti degli errori non corretti non siano significativi per il bilancio nel suo complesso.
Per proporre qualche esempio di errori si potrebbe affermare che essi possono derivare da una mancata precisione nell’elaborazione dei dati che compongono le voci in bilancio, dall’omissione di determinati importi in bilancio, da stime contabili errate e dalla conseguente rilevazione fraintesa dei fatti in bilancio e, infine, dalla scelta di applicazione di principi contabili considerati inappropriati. Tuttavia, la compensazione degli errori è possibile quando si individuano errori nell’ambito del medesimo saldo contabile mentre è improbabile che un singolo errore ritenuto significativo possa essere compensato da altri errori come, ad esempio, un ricavo in bilancio sovrastimato che rende l’intero documento errato in maniera significativa.
Nella rilevazione degli errori il revisore deve considerare che un errore può non essere un evento isolato e la tipologia di errore influenza il giudizio finale di revisione definito positivo se l’errore individuato non è significativo, con rilievi se l’errore è significativo ma non pervasivo e, infine, il giudizio è definito negativo se l’errore è significativo e pervasivo.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata